{"id":1115,"date":"2022-12-12T12:52:27","date_gmt":"2022-12-12T11:52:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pallareti.com\/?p=1115"},"modified":"2022-12-12T16:33:49","modified_gmt":"2022-12-12T15:33:49","slug":"associazioni-sportive-situazione-drammatica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pallareti.com\/?p=1115","title":{"rendered":"ASSOCIAZIONI SPORTIVE SITUAZIONE DRAMMATICA"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-rounded\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" data-id=\"1124\" src=\"https:\/\/www.pallareti.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/b3d50fc1-8fac-458b-bf7e-c8427bee3ccf.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1124\" srcset=\"https:\/\/www.pallareti.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/b3d50fc1-8fac-458b-bf7e-c8427bee3ccf.jpg 1024w, https:\/\/www.pallareti.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/b3d50fc1-8fac-458b-bf7e-c8427bee3ccf-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.pallareti.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/b3d50fc1-8fac-458b-bf7e-c8427bee3ccf-768x576.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"alignwide has-text-align-center wp-block-heading\">Il D.Lgs. n. 36\/2017 dedica alle \u201cAssociazioni e societ\u00e0 sportive<br>dilettantistiche\u201d il Capo I (artt. 6 \u2013 12), mentre il D.Lgs. n. 39\/2021, dedica l\u2019intero Titolo II al \u201cRegistro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche\u201d. Entrambi i decreti citati riportano la stessa identica definizione di \u201cassociazione o societ\u00e0 sportiva dilettantistica\u201d, definendole \u2013 il primo all\u2019art. 1, comma 1, lett. a) e il secondo all\u2019art. 2, comma 1, lett. l) \u2013 \u201cil soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivit\u00e0 sportiva, nonch\u00e9 la formazione, la didattica, la preparazione e l\u2019assistenza all\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica\u201d.<br>Mediante l\u2019iscrizione nel Registro nazionale per questi enti, come vedremo meglio al punto 3.4.12, si apre la possibilit\u00e0 di assumere la qualifica di \u201cEnti del Terzo settore\u201d, ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 117\/2017 (Codice del Terzo settore) e di \u201cimpresa sociale\u201d, ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 112\/2017.<br>Natura e finalit\u00e0 del Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche<br>All\u2019iscrizione nel Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche viene, tra l\u2019altro, riconosciuto, ai fini delle norme che l\u2019ordinamento ricollega a tale qualifica, il valore di certificazione dell\u2019effettiva natura dilettantistica dell\u2019attivit\u00e0 svolta da societ\u00e0 ed associazioni sportive (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 36\/2021; art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 39\/2021).<br>Dunque, l\u2019iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Societ\u00e0 e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l\u2019ordinamento ricollega a tale qualifica.<br>Il Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche, come precisato all\u2019art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 39\/2021, sar\u00e0 il registro al quale dovranno essere iscritte \u2013 per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport \u2013 tutte le Societ\u00e0 e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivit\u00e0 sportiva, compresa l\u2019attivit\u00e0 didattica e formativa, e che operano nell\u2019ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.<br>Il Registro \u00e8 un tipico strumento di pubblicit\u00e0 soggettiva, in quanto assolve all\u2019esigenza di rendere conoscibile l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica, ivi compresa quella didattica e formativa, mediante la diffusione di atti concernenti gli operatori che svolgono dette attivit\u00e0.<br>L\u2019iscrizione, invero, investe unicamente le vicende relative alle Associazioni e Societ\u00e0 sportive dilettantistiche, dando notizia dell\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 e di ogni successiva vicenda.<br>La struttura del Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche \u2013 Le sezioni speciali.<br>Il \u201cRegistro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche\u201d, che andr\u00e0 a sostituire l\u2019attuale \u201cRegistro nazionale delle Associazioni e Societ\u00e0 sportive dilettantistiche\u201d, viene istituito presso il Dipartimento per lo sport e sar\u00e0 gestito interamente gestito con modalit\u00e0 telematiche.<br>Il Dipartimento per lo sport dovr\u00e0 \u2013 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto definire, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro (art. 11, comma 1).<br>L\u2019intento del legislatore \u00e8 presumibilmente quello di realizzare un sistema organico e completo di pubblicit\u00e0 per tutti i soggetti che in diverse forme, strutture e dimensioni operano nel settore dello sport dilettantistico, assicurando mediante l\u2019impiego di tecniche informatiche la completezza e l\u2019organicit\u00e0 dell\u2019informazione, oltre che la diffusione in tempi reali su tutto il territorio nazionale.<br>l processo di trasmigrazione dal vecchio al nuovo Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche.<br>Il nuovo \u201cRegistro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche\u201d, andr\u00e0 a sostituire l\u2019attuale \u201cRegistro nazionale delle Associazioni e Societ\u00e0 sportive dilettantistiche\u201d, istituito dal CONI, con delibera del consiglio nazionale del 19 giugno 2009, per conferire \u201cil riconoscimento ai fini sportivi\u201d alle associazioni e alle societ\u00e0 sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.<br>Le societ\u00e0 e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte in tale registro, incluse le societ\u00e0 e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, saranno automaticamente trasferite nel Registro e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione (art. 12).<\/h2>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                           Art. 1 \n\n                           Oggetto <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui<br>all&#8217;articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita&#8217; dei<br>relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di<br>semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi<br>sportivi, nonche&#8217; in materia di contrasto e prevenzione della<br>violenza di genere.<\/li>\n\n\n\n<li>Dall&#8217;attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o<br>maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni<br>interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento<br>con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a<br>legislazione vigente. <code>Art. 2 Definizioni &lt;\/code&gt;&lt;\/pre&gt;&lt;\/li&gt;Ai fini del presente decreto, si intende per:<br>a) Associazione o Societa' sportiva dilettantistica: il soggetto<br>giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una<br>Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che<br>svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la<br>formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza<br>all'attivita' sportiva dilettantistica;<br>b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che<br>operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza<br>sociale;<br>c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico,<br>riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il<br>compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed<br>il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone<br>disabili;<br>d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico,<br>riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita'<br>alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul<br>territorio nazionale;<br>e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della<br>Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale<br>dello sport;<br>f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva<br>nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale<br>Federazione sportiva nazionale, che svolge attivita' sportiva sul<br>territorio nazionale;<br>g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che<br>operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita'<br>motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a<br>tutela delle minoranze linguistiche;<br>h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva<br>nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di<br>appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un<br>gruppo di discipline affini;<br>i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva<br>nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al<br>vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di<br>discipline paralimpiche affini;<br>l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche:<br>il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale<br>devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici<br>statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni<br>sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa<br>l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una<br>Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un<br>Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;<br>m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione<br>sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato<br>come professionistico;<br>n) settore professionistico: il settore qualificato come<br>professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o<br>Disciplina sportiva associata;<br>o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo<br>pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di<br>interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli<br>indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita'<br>politica da esso delegata in materia di sport.<br>Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in<br>attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma<br>della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa<br>esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione<br>amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di<br>ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza<br>legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie<br>disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai<br>sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi<br>fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal<br>presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle<br>regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di<br>Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme<br>di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18<br>ottobre 2001, n. 3.<\/code><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 4<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Presso il Dipartimento per lo sport e&#8217; istituito, senza nuovi o<br>maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale<br>delle attivita&#8217; sportive dilettantistiche, di seguito indicato come<br>\u00abRegistro\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Il Registro e&#8217; interamente gestito con modalita&#8217; telematiche. Il<br>trattamento dei relativi dati e&#8217; consentito alle pubbliche<br>amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei<br>propri fini istituzionali.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group alignfull\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>             Istituzione del Registro nazionale \n          delle attivita' sportive dilettantistiche <\/code><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 5<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                   Struttura del Registro <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Nel Registro sono iscritte tutte le Societa&#8217; e Associazioni<br>sportive dilettantistiche che svolgono attivita&#8217; sportiva, compresa<br>l&#8217;attivita&#8217; didattica e formativa, operanti nell&#8217;ambito di una<br>Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un<br>Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.<\/li>\n\n\n\n<li>L&#8217;iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di<br>Societa&#8217; e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che<br>l&#8217;ordinamento ricollega a tale qualifica.<\/li>\n\n\n\n<li>Sono iscritti in una sezione speciale le Societa&#8217; e Associazioni<br>sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.<br>Iscrizione nel Registro<\/li>\n\n\n\n<li>La domanda di iscrizione e&#8217; inviata al Dipartimento per lo<br>sport, su richiesta delle Associazioni e Societa&#8217; sportive<br>dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla<br>Disciplina sportiva associata o dall&#8217;Ente di promozione sportiva<br>affiliante.<br>((2. Alla domanda e&#8217; allegata la documentazione attestante:<br>a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il<br>codice fiscale e l&#8217;eventuale partita IVA dell&#8217;associazione o societa&#8217;<br>sportiva dilettantistica;<br>b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;<br>c) la data dello statuto vigente;<br>d) la dichiarazione contenente l&#8217;indicazione dell&#8217;oggetto sociale<br>e le attivita&#8217; sportive, didattiche e formative;<br>e) la dichiarazione contenente l&#8217;indicazione della composizione e<br>della durata dell&#8217;organo amministrativo e delle generalita&#8217; del<br>legale rappresentante e degli amministratori;<br>f) i dati dei tesserati.<\/li>\n\n\n\n<li>Ogni associazione e societa&#8217; sportiva dilettantistica trasmette,<br>in via telematica, entro il 31 gennaio dell&#8217;anno successivo, una<br>dichiarazione riguardante l&#8217;aggiornamento dei dati di cui al comma 2,<br>l&#8217;aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica<br>intervenuta nell&#8217;anno precedente.<br>3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o<br>dell&#8217;autorita&#8217; di Governo delegata in materia di sport possono essere<br>rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando<br>requisiti ulteriori)).<\/li>\n\n\n\n<li>Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,<br>il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle<br>condizioni previste, puo&#8217;:<br>a) accogliere la domanda e iscrivere l&#8217;ente;<br>b) rifiutare l&#8217;iscrizione con provvedimento motivato;<br>c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi<br>dell&#8217;articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica<br>10 febbraio 2000, n. 361.<\/li>\n\n\n\n<li>Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati<br>integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e<br>l&#8217;iscrizione avra&#8217; validita&#8217; dalla data di presentazione della<br>domanda.<\/li>\n\n\n\n<li>In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro<br>aggiornamenti nonche&#8217; di quelli relativi alle informazioni<br>obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il<br>Dipartimento per lo sport diffida l&#8217;ente ad adempiere all&#8217;obbligo<br>suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni,<br>decorsi inutilmente i quali l&#8217;ente e&#8217; cancellato dal Registro.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 6<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                   Iscrizione nel Registro <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>La domanda di iscrizione e&#8217; inviata al Dipartimento per lo<br>sport, su richiesta delle Associazioni e Societa&#8217; sportive<br>dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla<br>Disciplina sportiva associata o dall&#8217;Ente di promozione sportiva<br>affiliante.<br>((2. Alla domanda e&#8217; allegata la documentazione attestante:<br>a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il<br>codice fiscale e l&#8217;eventuale partita IVA dell&#8217;associazione o societa&#8217;<br>sportiva dilettantistica;<br>b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;<br>c) la data dello statuto vigente;<br>d) la dichiarazione contenente l&#8217;indicazione dell&#8217;oggetto sociale<br>e le attivita&#8217; sportive, didattiche e formative;<br>e) la dichiarazione contenente l&#8217;indicazione della composizione e<br>della durata dell&#8217;organo amministrativo e delle generalita&#8217; del<br>legale rappresentante e degli amministratori;<br>f) i dati dei tesserati.<\/li>\n\n\n\n<li>Ogni associazione e societa&#8217; sportiva dilettantistica trasmette,<br>in via telematica, entro il 31 gennaio dell&#8217;anno successivo, una<br>dichiarazione riguardante l&#8217;aggiornamento dei dati di cui al comma 2,<br>l&#8217;aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica<br>intervenuta nell&#8217;anno precedente.<br>3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o<br>dell&#8217;autorita&#8217; di Governo delegata in materia di sport possono essere<br>rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando<br>requisiti ulteriori)).<\/li>\n\n\n\n<li>Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,<br>il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle<br>condizioni previste, puo&#8217;:<br>a) accogliere la domanda e iscrivere l&#8217;ente;<br>b) rifiutare l&#8217;iscrizione con provvedimento motivato;<br>c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi<br>dell&#8217;articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica<br>10 febbraio 2000, n. 361.<\/li>\n\n\n\n<li>Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati<br>integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e<br>l&#8217;iscrizione avra&#8217; validita&#8217; dalla data di presentazione della<br>domanda.<\/li>\n\n\n\n<li>In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro<br>aggiornamenti nonche&#8217; di quelli relativi alle informazioni<br>obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il<br>Dipartimento per lo sport diffida l&#8217;ente ad adempiere all&#8217;obbligo<br>suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni,<br>decorsi inutilmente i quali l&#8217;ente e&#8217; cancellato dal Registro.<br>Art. 7 Istanza di riconoscimento della personalita&#8217; giuridica<\/li>\n\n\n\n<li>Con la domanda di iscrizione al Registro puo&#8217; essere presentata<br>l&#8217;istanza di riconoscimento della personalita&#8217; giuridica di cui<br>all&#8217;articolo 14.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 8<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                         Certificati <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di<br>iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 9<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                        Cancellazione <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di<br>istanza motivata da parte dell&#8217;ente iscritto o di accertamento<br>d&#8217;ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente<br>autorita&#8217; giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello<br>scioglimento, cessazione, estinzione dell&#8217;ente ovvero della carenza<br>dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 10<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>        Opponibilita' ai terzi degli atti depositati <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Gli atti per i quali e&#8217; previsto l&#8217;obbligo di iscrizione,<br>annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai<br>terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a<br>meno che l&#8217;ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.<\/li>\n\n\n\n<li>Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla<br>pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai<br>terzi che provino di essere stati nella impossibilita&#8217; di averne<br>conoscenza.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 11<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>           Funzionamento e revisione del Registro <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente<br>decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito<br>provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione<br>del Registro.<\/li>\n\n\n\n<li>Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede<br>alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei<br>requisiti previsti per l&#8217;iscrizione al Registro stesso.<\/li>\n\n\n\n<li>Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto<br>degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica<br>31 agosto 1972, n. 670, e&#8217; istituita una apposita sezione del<br>Registro, alla quale possono accedere le Societa&#8217; e Associazioni<br>sportive dilettantistiche di cui all&#8217;articolo 5 che hanno sede legale<br>in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport<br>e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita&#8217; di<br>accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del<br>personale della provincia.<\/li>\n\n\n\n<li>Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire<br>apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita&#8217; di<br>accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il<br>Dipartimento dello sport.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 12<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                       Trasmigrazione <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente<br>Registro nazionale delle Associazioni e Societa&#8217; sportive<br>dilettantistiche. Le societa&#8217; e le associazioni sportive<br>dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa&#8217; e<br>associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano<br>paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla<br>rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 13<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                    Gestione del Registro <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si<br>avvale della societa&#8217; Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le<br>ordinarie dotazioni di bilancio di cui all&#8217;articolo 1, comma 630<br>della legge 30 dicembre 2018, n. 145.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">.<br>Art. 14<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>            Acquisto della personalita' giuridica <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto<br>del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare<br>la personalita&#8217; giuridica mediante l&#8217;iscrizione nel Registro di cui<br>all&#8217;articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18<br>della legge 11 marzo 1972, n. 118.<\/li>\n\n\n\n<li>Il notaio che ha ricevuto l&#8217;atto costitutivo di un&#8217;associazione,<br>verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per<br>la costituzione dell&#8217;ente e, in particolare, dalle disposizioni del<br>presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve<br>depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il<br>competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo<br>l&#8217;iscrizione dell&#8217;ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i<br>presupposti, iscrive l&#8217;ente nel registro stesso ai sensi<br>dell&#8217;articolo 6.<\/li>\n\n\n\n<li>Le modificazioni dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto devono<br>risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l&#8217;iscrizione nel<br>Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e&#8217; regolato ai sensi<br>del comma 3, dell&#8217;articolo 6.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 15<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                         Certificati <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Al fine di garantire la massima semplificazione e<br>l&#8217;accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per<br>lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell&#8217;ambito<br>delle procedure di certificazione delle attivita&#8217; sportive svolte<br>dalle Societa&#8217; e dalle Associazioni sportive dilettantistiche,<br>predispone specifici moduli per l&#8217;autocertificazione di tutti i<br>requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di<br>riferimento.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 16<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>               Fattori di rischio e contrasto \n            della violenza di genere nello sport <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive<br>associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni<br>benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici<br>mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee<br>guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo<br>dell&#8217;attivita&#8217; sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori<br>e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di<br>ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto<br>legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione,<br>convinzioni personali, disabilita&#8217;, eta&#8217; o orientamento sessuale. Le<br>linee guida vengono elaborate con validita&#8217; quadriennale sulla base<br>delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Societa&#8217;<br>sportive e delle persone tesserate.<\/li>\n\n\n\n<li>Le Associazioni e le Societa&#8217; sportive dilettantistiche e le<br>Societa&#8217; sportive professionistiche devono predisporre e adottare<br>entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al<br>comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell&#8217;attivita&#8217; sportiva<br>nonche&#8217; codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione<br>a piu&#8217; Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate,<br>Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono<br>applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di<br>affiliazione dandone comunicazione all&#8217;altro o agli altri.<\/li>\n\n\n\n<li>Le Associazioni e Societa&#8217; sportive dilettantistiche e societa&#8217;<br>sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al<br>comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate<br>dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,<br>enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono<br>affiliate.<\/li>\n\n\n\n<li>Le Associazioni e Societa&#8217; sportive dilettantistiche e le<br>Societa&#8217; sportive professionistiche, gia&#8217; dotate di un modello<br>organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno<br>2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.<\/li>\n\n\n\n<li>I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle<br>Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e<br>delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari<br>a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo<br>II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.<br>198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di<br>cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,<br>600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater,<br>609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.<\/li>\n\n\n\n<li>Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline<br>sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni<br>benemerite, le Associazioni e le Societa&#8217; sportive dilettantistiche e<br>le Societa&#8217; sportive professionistiche possono costituirsi parte<br>civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi<br>di cui al comma 1.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 17<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                         Abrogazioni <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto<br>e&#8217; abrogato l&#8217;articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,<br>convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.<br>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br>nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br>italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br>osservare.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 Attuazione dell&#8217;articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche&#8217; di lavoro sportivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">TITOLO V<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">omissis<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 25<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                     Lavoratore sportivo <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>E&#8217; lavoratore sportivo l&#8217;atleta, l&#8217;allenatore, l&#8217;istruttore, il<br>direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e<br>il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e<br>indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,<br>esercita l&#8217;attivita&#8217; sportiva verso un corrispettivo ((\u2026)). ((E&#8217;<br>lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell&#8217;articolo 15,<br>che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base<br>dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie<br>per lo svolgimento di attivita&#8217; sportiva, con esclusione delle<br>mansioni di carattere amministrativo-gestionale.))<br>((1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e&#8217; posta a tutela della<br>dignita&#8217; dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita&#8217;<br>dello sport.))<\/li>\n\n\n\n<li>Ricorrendone i presupposti, l&#8217;attivita&#8217; di lavoro sportivo puo&#8217;<br>costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un<br>rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni<br>coordinate e continuative ai sensi dell&#8217;articolo 409, comma 1, n. 3<br>del codice di procedura civile ((\u2026)).<\/li>\n\n\n\n<li>Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli<br>accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali,<br>dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle<br>organizzazioni comparativamente piu&#8217; rappresentative, sul piano<br>nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono<br>individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell&#8217;articolo 78<br>del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ((\u2026)). In<br>mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati<br>con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o<br>dell&#8217;Autorita&#8217; politica da esso delegata in materia di sport da<br>adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche<br>sociali, entro 9 mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto.<\/li>\n\n\n\n<li>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).<\/li>\n\n\n\n<li>Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente<br>decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto<br>compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell&#8217;impresa,<br>incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.<\/li>\n\n\n\n<li>I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui<br>all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.<br>165, possono prestare la propria attivita&#8217; nell&#8217;ambito delle societa&#8217;<br>e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall&#8217;orario di lavoro,<br>fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione<br>all&#8217;amministrazione di appartenenza. ((A essi si applica il regime<br>previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui<br>all&#8217;articolo 29, comma 2. L&#8217;attivita&#8217; dei lavoratori dipendenti di<br>cui al presente comma puo&#8217; essere retribuita dai beneficiari solo<br>previa autorizzazione dell&#8217;amministrazione di appartenenza e in tal<br>caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui<br>all&#8217;articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all&#8217;articolo 36, comma 6.<br>Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal<br>CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie<br>prestazioni sportive, ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 6-quater.))<br>((6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei<br>soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai<br>regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a<br>garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia<br>riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di<br>tempi e distanze, e&#8217; stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o<br>dalla Disciplina sportiva associata o dall&#8217;Ente di promozione<br>sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che<br>operano nell&#8217;area del professionismo non si applica il regime<br>previsto per le prestazioni sportive di cui all&#8217;articolo 36, comma<br>6.))<\/li>\n\n\n\n<li>Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti<br>all&#8217;Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del<br>decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi<br>provvedimenti attuativi.<\/li>\n\n\n\n<li>Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche<br>mediante strumenti informatici e digitali, e&#8217; effettuato nel rispetto<br>delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679\/2016 del Parlamento<br>europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione<br>delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali<br>e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla<br>protezione dei dati), nonche&#8217; del decreto legislativo 30 giugno 2003,<br>n. 196. In attuazione dell&#8217;articolo 88 del Regolamento (UE) n.<br>679\/2016, norme piu&#8217; specifiche sulla protezione dei dati personali<br>dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo<br>stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline<br>Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai<br>rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In<br>mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla<br>protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con<br>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell&#8217;Autorita&#8217;<br>politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di<br>concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro<br>12 mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 26<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>   Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le<br>norme contenute negli articoli 4, 5, ((\u2026)) e 18 della legge 20<br>maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge<br>15 luglio 1966, n. 604, nell&#8217;articolo 1, commi da 47 a 69, della<br>legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11<br>maggio 1990, n. 108, nell&#8217;articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.<br>223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ((nell&#8217;articolo<br>2103 del codice civile)).<\/li>\n\n\n\n<li>Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo&#8217; contenere<br>l&#8217;apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla<br>data di inizio del rapporto. E&#8217; ammessa la successione di contratti a<br>tempo determinato fra gli stessi soggetti. E&#8217; altresi&#8217; ammessa la<br>cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa&#8217; o<br>associazione sportiva ad un&#8217;altra, purche&#8217; vi consenta l&#8217;altra parte<br>e siano osservate le modalita&#8217; fissate dalle Federazioni Sportive<br>Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di<br>Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del<br>decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.<\/li>\n\n\n\n<li>L&#8217;articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica<br>alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive<br>Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di<br>Promozione Sportiva.<\/li>\n\n\n\n<li>Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive<br>Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la<br>costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa&#8217; e<br>degli sportivi per la corresponsione ((del trattamento di fine<br>rapporto)) al termine dell&#8217;attivita&#8217; sportiva a norma dell&#8217;articolo<br>2123 del codice civile.<\/li>\n\n\n\n<li>Nel contratto puo&#8217; essere prevista una clausola compromissoria<br>con la quale le controversie concernenti l&#8217;attuazione del contratto,<br>insorte fra la societa&#8217; sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un<br>collegio arbitrale. La stessa clausola dovra&#8217; contenere la nomina<br>degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in<br>cui questi dovranno essere nominati.<\/li>\n\n\n\n<li>Il contratto non puo&#8217; contenere clausole di non concorrenza o,<br>comunque, limitative della liberta&#8217; professionale dello sportivo per<br>il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso ne&#8217; puo&#8217;<br>essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali<br>pattuizioni.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 27<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>  Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e&#8217;<br>regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto<br>diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.<\/li>\n\n\n\n<li>Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli<br>atleti come attivita&#8217; principale, ovvero prevalente, e continuativa,<br>si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.<\/li>\n\n\n\n<li>Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro<br>autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:<br>a) l&#8217;attivita&#8217; sia svolta nell&#8217;ambito di una singola<br>manifestazione sportiva o di piu&#8217; manifestazioni tra loro collegate<br>in un breve periodo di tempo;<br>b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per cio&#8217; che<br>riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;<br>c) la prestazione che e&#8217; oggetto del contratto, pur avendo<br>carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque<br>giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.<\/li>\n\n\n\n<li>Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta<br>e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di<br>nullita&#8217;, tra lo sportivo e la societa&#8217; destinataria delle<br>prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre<br>anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva<br>Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu&#8217;<br>rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori<br>sportivi interessate, conformemente all&#8217;accordo collettivo stipulato.<\/li>\n\n\n\n<li>La societa&#8217; ha l&#8217;obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla<br>stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o<br>la Disciplina Sportiva Associata per l&#8217;approvazione. Unitamente al<br>predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori<br>contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la societa&#8217;<br>sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di<br>immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al<br>lavoratore sportivo. ((L&#8217;approvazione secondo le regole stabilite<br>dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva<br>associata e&#8217; condizione di efficacia del contratto.))<\/li>\n\n\n\n<li>Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono<br>sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.<\/li>\n\n\n\n<li>Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola<br>contenente l&#8217;obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni<br>tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli<br>scopi agonistici.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 28<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(( (Rapporto di lavoro sportivo nell&#8217;area del dilettantismo). ))<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">((1. Il lavoro sportivo prestato nell&#8217;area del dilettantismo e&#8217;<br>regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo<br>quanto diversamente disposto dal presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"2\">\n<li>Nell&#8217;area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume<br>oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della<br>collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti<br>requisiti nei confronti del medesimo committente:<br>a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo<br>carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali,<br>escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni<br>sportive;<br>b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate<br>sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti<br>delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive<br>associate e degli Enti di promozione sportiva.<\/li>\n\n\n\n<li>L&#8217;associazione o societa&#8217; destinataria delle prestazioni<br>sportive e&#8217; tenuta a comunicare al Registro delle attivita&#8217; sportive<br>dilettantistiche i dati necessari all&#8217;individuazione del rapporto di<br>lavoro sportivo, di cui all&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 28<br>febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attivita&#8217;<br>sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i<br>rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle<br>comunicazioni al centro per l&#8217;impiego di cui all&#8217;articolo 9-bis,<br>commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1\u00b0 ottobre 1996, n. 510,<br>convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e<br>deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e<br>resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione<br>medesima e&#8217; messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle<br>politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del<br>sistema pubblico di connettivita&#8217;. Il mancato adempimento delle<br>comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse<br>comunicazioni al centro per l&#8217;impiego. All&#8217;irrogazione delle sanzioni<br>provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e<br>previdenza, che trasmettono il rapporto all&#8217;ufficio territoriale<br>dell&#8217;ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di<br>comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e<br>previdenziali.<\/li>\n\n\n\n<li>Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle<br>attivita&#8217; previste dal presente decreto, l&#8217;obbligo di tenuta del<br>libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del<br>decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,<br>dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e&#8217; adempiuto in via telematica<br>all&#8217;interno di apposita sezione del Registro delle attivita&#8217; sportive<br>dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi<br>l&#8217;importo di euro 15.000,00, non vi e&#8217; obbligo di emissione del<br>relativo prospetto paga.<\/li>\n\n\n\n<li>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o<br>dell&#8217;Autorita&#8217; politica da esso delegata in materia di sport,<br>adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche<br>sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni<br>tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli<br>adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi<br>3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del<br>predetto decreto.))<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 29<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>           Prestazioni sportive ((dei volontari)) <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Le societa&#8217; e le associazioni sportive ((\u2026)), le Federazioni<br>Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di<br>Promozione Sportiva ((, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la<br>societa&#8217; Sport e salute S.p.a.)), possono avvalersi nello svolgimento<br>delle proprie attivita&#8217; istituzionali di ((di volontari)) che mettono<br>a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita&#8217; per promuovere<br>lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di<br>lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita&#8217; amatoriali.<br>Le prestazioni ((dei volontari)) sono comprensive dello svolgimento<br>diretto dell&#8217;attivita&#8217; sportiva, nonche&#8217; della formazione, della<br>didattica e della preparazione degli atleti.<br>((2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non<br>sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali<br>prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le<br>spese documentate relative al vitto, all&#8217;alloggio, al viaggio e al<br>trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal<br>territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non<br>concorrono a formare il reddito del percipiente.))<\/li>\n\n\n\n<li>Le prestazioni sportive ((di volontariato)) sono incompatibili<br>con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e<br>con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l&#8217;ente di cui il<br>volontario e&#8217; socio o associato o tramite il quale svolge la propria<br>attivita&#8217; ((sportiva)).<\/li>\n\n\n\n<li>Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono<br>assicurarli per la responsabilita&#8217; civile verso i terzi. Si applica<br>l&#8217;articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 30<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                Formazione dei giovani atleti <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Nell&#8217;ottica della valorizzazione della formazione dei giovani<br>atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche<br>culturale ed educativa, nonche&#8217; una preparazione professionale che<br>favorisca l&#8217;accesso all&#8217;attivita&#8217; lavorativa anche alla fine della<br>carriera sportiva, e ferma restando la possibilita&#8217; di realizzazione<br>dei percorsi per le competenze trasversali e per l&#8217;orientamento, ai<br>sensi della normativa vigente, le societa&#8217; o associazioni sportive<br>((dilettantistiche e le societa&#8217; professionistiche)) possono<br>stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma<br>professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e<br>per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui<br>all&#8217;articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e<br>contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui<br>all&#8217;articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli<br>atleti puo&#8217; essere conseguita anche con le classi di laurea L-22<br>(Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e<br>gestione dei servizi per lo sport e le attivita&#8217; motorie), la LM-67<br>(Scienze e tecniche delle attivita&#8217; motorie preventive e adattative),<br>nonche&#8217; la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).<\/li>\n\n\n\n<li>Ai sensi dell&#8217;articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15<br>giugno 2015, n. 81, l&#8217;apprendistato di cui al comma 1 e&#8217; attivato con<br>riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle<br>qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di<br>cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,<br>nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme<br>che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.<\/li>\n\n\n\n<li>Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si<br>applica l&#8217;articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15<br>giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato<br>nel contratto, quest&#8217;ultimo si risolve automaticamente. La societa&#8217; o<br>associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto<br>di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di<br>apprendistato, senza soluzione di continuita&#8217; rispetto a<br>quest&#8217;ultimo, e&#8217; tenuta a corrispondere il premio di cui all&#8217;articolo<br>31, comma 2, in favore della diversa societa&#8217; o associazione presso<br>la quale l&#8217;atleta abbia precedentemente svolto attivita&#8217;<br>dilettantistica, amatoriale o giovanile.<\/li>\n\n\n\n<li>Con uno o piu&#8217; decreti del Presidente del Consiglio dei ministri<br>o dell&#8217;Autorita&#8217; politica da esso delegata in materia di sport, di<br>concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il<br>Ministro dell&#8217;istruzione, e con il Ministro dell&#8217;universita&#8217; e della<br>ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall&#8217;entrata in vigore del<br>presente decreto, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23<br>agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza<br>permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province<br>autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell&#8217;articolo 4 del decreto<br>legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard<br>professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e<br>formazione finalizzati all&#8217;acquisizione dei titoli e delle qualifiche<br>di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di<br>agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di<br>studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per<br>l&#8217;attivita&#8217; sportiva, valida anche come attivita&#8217; di tirocinio-stage,<br>ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.<\/li>\n\n\n\n<li>Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli<br>26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.<\/li>\n\n\n\n<li>Con uno o piu&#8217; decreti del Presidente del Consiglio dei ministri<br>o dell&#8217;Autorita&#8217; politica da esso delegata in materia di sport, di<br>concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il<br>Ministro dell&#8217;istruzione, e con il Ministro dell&#8217;universita&#8217; e della<br>ricerca, da adottarsi ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge<br>23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza<br>permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province<br>autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell&#8217;articolo 3 del decreto<br>legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure<br>di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani<br>atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti,<br>tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli<br>atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della<br>Commissione europea.<\/li>\n\n\n\n<li>Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e<br>modalita&#8217; di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali<br>delle misure di cui all&#8217;articolo 22, commi 1 e 2, del decreto<br>legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita&#8217; per lo<br>sviluppo dei settori giovanili delle societa&#8217;, per la formazione e<br>per l&#8217;utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali<br>giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli<br>investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri<br>federali territoriali e delle attivita&#8217; giovanili della Federazione<br>italiana giuoco calcio, nonche&#8217; misure mutualistiche per il<br>reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.<br>((7-bis. Per le societa&#8217; sportive professionistiche che assumono<br>lavoratori sportivi con contratto di apprendistato<br>professionalizzante, di cui all&#8217;articolo 44, comma 1, primo periodo,<br>del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di<br>eta&#8217; e&#8217; fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui<br>all&#8217;articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 31<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Le limitazioni alla liberta&#8217; contrattuale dell&#8217;atleta,<br>individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il ((31<br>luglio 2023)). Le Federazioni Sportive Nazionali ((e le Discipline<br>sportive associate)) possono dettare una disciplina transitoria che<br>preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.<br>Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il<br>vincolo sportivo si intende abolito.<\/li>\n\n\n\n<li>Le Federazioni Sportive Nazionali ((e le Discipline sportive<br>associate)) prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo<br>contratto di lavoro sportivo:<br>a) le societa&#8217; sportive professionistiche riconoscono un premio<br>di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita&#8217;<br>e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo<br>del rapporto, tra le societa&#8217; sportive dilettantistiche presso le<br>quali l&#8217;atleta ha svolto attivita&#8217; dilettantistica ((\u2026)) ed in cui<br>ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa&#8217;<br>sportive professionistiche presso le quali l&#8217;atleta ha svolto ((la<br>propria)) attivita&#8217; ((\u2026)) ed in cui ha svolto il proprio percorso<br>di formazione;<br>b) le societa&#8217; sportive dilettantistiche riconoscono un premio di<br>formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita&#8217; e<br>parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del<br>contenuto formativo del rapporto, tra le societa&#8217; sportive<br>dilettantistiche presso le quali l&#8217;atleta ha svolto ((la propria))<br>attivita&#8217; ((\u2026)) ed in cui ha svolto il proprio percorso di<br>formazione.<\/li>\n\n\n\n<li>La misura del premio di cui al presente articolo e&#8217; individuata<br>dalle singole federazioni secondo modalita&#8217; e parametri che tengano<br>adeguatamente conto dell&#8217;eta&#8217; degli atleti, nonche&#8217; della durata e<br>del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la<br>societa&#8217; o associazione sportiva con la quale concludono il primo<br>contratto di lavoro sportivo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 32<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>         Controlli sanitari dei lavoratori sportivi <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>L&#8217;attivita&#8217; sportiva dei lavoratori sportivi di cui all&#8217;articolo<br>25 e&#8217; svolta sotto controlli medici, secondo ((disposizioni<br>stabilite)) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o<br>dell&#8217;Autorita&#8217; politica da esso delegata in materia di sport, di<br>concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di<br>Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le<br>Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell&#8217;articolo 3<br>del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla<br>data di entrata in vigore del presente decreto.<\/li>\n\n\n\n<li>Le norme di cui al comma 1, ((possono, fatti salvi gli obblighi<br>di cui all&#8217;articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n.<br>81,)) prevedere, tra l&#8217;altro, l&#8217;istituzione di una scheda sanitaria<br>per ((le attivita&#8217; sportive per ciascun lavoratore sportivo)) che<br>svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche&#8217;<br>l&#8217;individuazione dei tempi per l&#8217;effettuazione delle rivalutazioni<br>cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell&#8217;attivita&#8217;<br>sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.<br>((3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di<br>cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita&#8217; di compilazione e<br>conservazione.))<\/li>\n\n\n\n<li>Gli oneri relativi alla istituzione e all&#8217;aggiornamento della<br>scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa&#8217; e<br>associazioni sportive.<\/li>\n\n\n\n<li>Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline<br>Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le<br>Regioni al fine di garantire l&#8217;espletamento delle indagini e degli<br>esami necessari per l&#8217;aggiornamento della scheda. Con il decreto di<br>cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le<br>quali devono essere effettuati i controlli.<\/li>\n\n\n\n<li>Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni<br>possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonche&#8217;<br>stipulare convenzioni con l&#8217;Istituto di Medicina dello Sport.<br>((6-bis. Per l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneita&#8217; allo svolgimento della<br>pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui<br>al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati<br>per la tutela sanitaria dell&#8217;attivita&#8217; sportiva agonistica con il<br>decreto di cui all&#8217;articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.<br>663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n.<br>33, nonche&#8217; le disposizioni relative allo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217;<br>sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all&#8217;articolo<br>7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,<br>con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.))<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 33<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>       Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai<br>lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia<br>di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in<br>quanto compatibili con le modalita&#8217; della prestazione sportiva. ((Il<br>lavoratore sportivo e&#8217; sottoposto a controlli medici di tutela della<br>salute nell&#8217;esercizio delle attivita&#8217; sportive secondo le<br>disposizioni di cui all&#8217;articolo 32, comma 1. L&#8217;idoneita&#8217; alla<br>mansione, ove non riferita all&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; sportiva, e&#8217;<br>rilasciata dal)) medico competente di cui all&#8217;articolo 2, comma 1,<br>lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.<\/li>\n\n\n\n<li>In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori<br>sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a<br>tutela della malattia, dell&#8217;infortunio, della gravidanza, della<br>maternita&#8217; e della genitorialita&#8217;, contro la disoccupazione<br>involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.<\/li>\n\n\n\n<li>Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni<br>lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si<br>applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di<br>malattia e di assicurazione economica di maternita&#8217; previste dalla<br>normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle<br>rispettive indennita&#8217; economiche iscritti all&#8217;assicurazione generale<br>obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro<br>per il finanziamento dell&#8217;indennita&#8217; economica di malattia e per il<br>finanziamento dell&#8217;indennita&#8217; economica di maternita&#8217; e&#8217; pari a<br>quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla<br>tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall&#8217;articolo 79<br>((del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)).<\/li>\n\n\n\n<li>Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele<br>relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del<br>Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal<br>decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,<br>dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei<br>datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i<br>lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.<\/li>\n\n\n\n<li>Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele ((<br>previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per<br>l&#8217;impiego (NASpl) )), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4<br>marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di<br>lavoro per il finanziamento delle indennita&#8217; erogate dalla predetta<br>assicurazione e&#8217; quella determinata dall&#8217;articolo 2, commi 25 e 26<br>della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non<br>sono tenuti al versamento dei contributi di cui all&#8217;articolo 2, commi<br>28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.<\/li>\n\n\n\n<li>Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n.<br>977, sull&#8217;impiego dei minori in attivita&#8217; lavorative di carattere<br>sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o<br>dell&#8217;Autorita&#8217; politica da esso delegata in materia di sport, da<br>adottarsi ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto<br>1988, n. 400, entro 12 mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente<br>decreto di concerto ((con il Ministro del lavoro e delle politiche<br>sociali, con il Ministro della salute e con l&#8217;Autorita&#8217; delegata per<br>le pari opportunita&#8217; e la famiglia)), previa intesa in sede di<br>Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le<br>Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell&#8217;articolo 3<br>del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte<br>disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei<br>minori che svolgono attivita&#8217; sportiva, inclusi appositi adempimenti<br>e obblighi, anche informativi, da parte delle societa&#8217; e associazioni<br>sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione<br>dei minori, allo scopo, tra l&#8217;altro, della lotta ad ogni tipo di<br>abuso e di violenza su di essi e della protezione dell&#8217;integrita&#8217;<br>fisica e morale dei giovani sportivi.<\/li>\n\n\n\n<li>Ai minori che praticano attivita&#8217; sportiva si applica quanto<br>previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante<br>attuazione della direttiva 2011\/93\/UE del Parlamento europeo e del<br>Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l&#8217;abuso e<br>lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.<br>Art. 34 <code>Assicurazione contro gli infortuni<\/code><\/li>\n\n\n\n<li>I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di<br>cui all&#8217;articolo 9 del testo unico delle disposizioni per<br>l&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le<br>malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della<br>Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo<br>obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o<br>di legge, di tutela con polizze privatistiche. ((Con decreto del<br>Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto<br>con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con l&#8217;Autorita&#8217;<br>delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i<br>relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del<br>premio assicurativo.))<\/li>\n\n\n\n<li>Dalla data di decorrenza dell&#8217;obbligo assicurativo le<br>retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio<br>valgono anche ai fini della liquidazione della indennita&#8217; giornaliera<br>di inabilita&#8217; temporanea assoluta, di cui all&#8217;articolo 66, numero 1,<br>del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.<\/li>\n\n\n\n<li>Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione<br>coordinata e continuativa si applica la disciplina dell&#8217;obbligo<br>assicurativo INAIL ((prevista dall&#8217;articolo 5, commi 2 e 3, del<br>decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri<br>stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.)).<\/li>\n\n\n\n<li>Per gli sportivi ((dilettanti)), di cui all&#8217;articolo 51 della<br>legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attivita&#8217; sportiva<br>((come volontari)), rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria<br>prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti<br>attuativi ((, oltre a quanto previsto all&#8217;articolo 29, comma 4)).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 35<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                  Trattamento pensionistico <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore<br>professionistico o dilettantistico in cui prestano attivita&#8217;, sono<br>iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall&#8217;INPS.<br>A decorrere dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto, il predetto<br>Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori<br>Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del<br>decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i<br>presupposti, al suddetto Fondo sono altresi&#8217; iscritti i lavoratori<br>sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e<br>continuative ai sensi dell&#8217;articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di<br>procedura civile, operanti nei settori professionistici.<\/li>\n\n\n\n<li>((Nell&#8217;area del dilettantismo)) i lavoratori sportivi, titolari<br>di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che<br>svolgono prestazioni autonome ((\u2026)), hanno diritto<br>all&#8217;assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono<br>iscritti alla Gestione separata INPS di cui all&#8217;articolo 2, comma 26,<br>della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le<br>relative norme.<\/li>\n\n\n\n<li>Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di<br>qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso<br>societa&#8217; sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto<br>ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche<br>sociali, a partire dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto hanno<br>diritto all&#8217;assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base<br>del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente<br>decreto. Le stesse figure professionali gia&#8217; iscritte presso il Fondo<br>pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare,<br>entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto, per il<br>mantenimento del regime previdenziale gia&#8217; in godimento.<\/li>\n\n\n\n<li>Resta ferma la disciplina dell&#8217;assegno straordinario vitalizio<br>\u00abGiulio Onesti\u00bb, di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi<br>provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel<br>corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria,<br>anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito<br>dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate<br>condizioni di grave disagio economico.<\/li>\n\n\n\n<li>Forme pensionistiche complementari possono essere istituite,<br>secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi<br>stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali ((e dalle Discipline<br>sportive associate)) e dai rappresentanti delle categorie di<br>lavoratori sportivi interessate.<\/li>\n\n\n\n<li>Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione<br>separata INPS di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto<br>1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme<br>obbligatorie, l&#8217;aliquota contributiva pensionistica e la relativa<br>aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche<br>e&#8217; stabilita in misura pari al ((24)) per cento.<\/li>\n\n\n\n<li>Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di<br>collaborazione coordinata e continuativa ((\u2026)), iscritti alla<br>gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8<br>agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme<br>obbligatorie, l&#8217;aliquota contributiva pensionistica e la relativa<br>aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche<br>e&#8217; stabilita ((nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori<br>si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla<br>gestione separata Inps di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8<br>agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro)).<\/li>\n\n\n\n<li>Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni<br>autonome ((di cui all&#8217;articolo 53, comma 1, del decreto del<br>Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)), iscritti alla<br>gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8<br>agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme<br>obbligatorie, l&#8217;aliquota contributiva pensionistica e la relativa<br>aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche<br>e&#8217; stabilita in misura pari ((al 25 per cento. Per tali lavoratori si<br>applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla<br>gestione separata Inps di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8<br>agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro)).<br>((8-bis. L&#8217;aliquota contributiva pensionistica e la relativa<br>aliquota contributiva per il computo delle prestazioni<br>pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte<br>di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.<br>8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai<br>commi 6, 7 e 8 e&#8217; dovuta nei limiti del 50 per cento dell&#8217;imponibile<br>contributivo. L&#8217;imponibile pensionistico e&#8217; ridotto in misura<br>equivalente.<br>8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del<br>termine di decorrenza indicato all&#8217;articolo 51 e inquadrati, ai sensi<br>di quanto previsto dall&#8217;articolo 67, primo comma, lettera m), primo<br>periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre<br>1986, n. 917, non si da&#8217; luogo a recupero contributivo.<br>8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di<br>collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2,<br>l&#8217;adempimento della comunicazione mensile all&#8217;Istituto nazionale<br>della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al<br>calcolo dei contributi e&#8217; assolta mediante apposita funzione<br>telematica istituita nel Registro delle attivita&#8217; sportive<br>dilettantistiche.))<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 36<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>                   Trattamento tributario <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>L&#8217;indennita&#8217; prevista dall&#8217;articolo 26, comma 4, e&#8217; soggetta a<br>tassazione separata, agli effetti dell&#8217;imposta sul reddito delle<br>persone fisiche, a norma dell&#8217;articolo 17 del decreto del Presidente<br>della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<\/li>\n\n\n\n<li>Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, e&#8217; fatta<br>salva l&#8217;applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui<br>redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22<br>dicembre 1986, n. 917.<\/li>\n\n\n\n<li>Per l&#8217;attivita&#8217; relativa alle operazioni di cessione dei<br>contratti previste dall&#8217;articolo 26, comma 2, le societa&#8217; sportive<br>debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della<br>Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina<br>dell&#8217;imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e<br>integrazioni, distintamente dalle altre attivita&#8217; esercitate, tenendo<br>conto anche del rispettivo volume d&#8217;affari. Per le societa&#8217; ed<br>associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta<br>ferma l&#8217;agevolazione di cui all&#8217;articolo 148, comma 3, del Decreto<br>del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<\/li>\n\n\n\n<li>Le somme versate a titolo di premio di addestramento e<br>formazione tecnica, ai sensi dell&#8217;articolo 31, comma 2, sono<br>equiparate alle operazioni esenti dall&#8217;imposta sul valore aggiunto ai<br>sensi dell&#8217;articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26<br>ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da societa&#8217;<br>e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che<br>abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.<br>398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.<\/li>\n\n\n\n<li>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).<br>((6. I compensi di lavoro sportivo nell&#8217;area del dilettantismo non<br>costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all&#8217;importo<br>complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l&#8217;ammontare complessivo<br>dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso<br>concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte<br>eccedente tale importo.))<br>((6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all&#8217;atto<br>del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione<br>attestante l&#8217;ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni<br>sportive dilettantistiche rese nell&#8217;anno solare;<br>6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e<br>delle atlete di eta&#8217; inferiore a 23 anni nell&#8217;ambito del settore<br>professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine<br>del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il<br>percipiente fino all&#8217;importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso<br>di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce<br>al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro<br>dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano,<br>per quanto riguarda gli sport di squadra, alle societa&#8217; sportive<br>professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente<br>a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato<br>superiore a 5 milioni di euro;<br>6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualita&#8217; di<br>atleti e tecnici che operano nell&#8217;area del dilettantismo, a titolo di<br>premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a<br>titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre<br>nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o<br>internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive<br>nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione<br>sportiva, Associazioni e societa&#8217; sportive dilettantistiche, sono<br>inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 30,<br>secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29<br>settembre 1973, n. 600.))<\/li>\n\n\n\n<li>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).<\/li>\n\n\n\n<li>COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21, CONVERTITO CON<br>MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2022, N. 51.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 37<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere<br>amministrativo-gestionale<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ricorrendone i presupposti, l&#8217;attivita&#8217; di carattere<br>amministrativo-gestionale resa in favore delle societa&#8217; ed<br>associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive<br>Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di<br>Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo&#8217; essere<br>oggetto di collaborazioni ai sensi dell&#8217;articolo 409, comma 1, n. 3,<br>del codice di procedura civile, e successive modifiche. ((7))<\/li>\n\n\n\n<li>Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la<br>disciplina dell&#8217;obbligo assicurativo ((di cui all&#8217;articolo 5, commi 2<br>e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i<br>criteri stabiliti con il decreto di cui all&#8217;articolo 34, comma 1,<br>secondo periodo)).<\/li>\n\n\n\n<li>I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto<br>all&#8217;assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla<br>Gestione Separata INPS di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8<br>agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.<br>((4. L&#8217;attivita&#8217; dei soggetti di cui al comma 1 e&#8217; regolata, ai<br>fini previdenziali, dall&#8217;articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai<br>fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto,<br>dall&#8217;articolo 36, comma 6.))<\/li>\n\n\n\n<li>I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai<br>soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in<br>ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il<br>reddito di questi ultimi ai fini tributari.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AGGIORNAMENTO (7)<br>Il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 ha disposto (con l&#8217;art. 25, comma<br>1, lettera a)) che &#8220;All&#8217;articolo 37 del decreto legislativo 28<br>febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:<br>a) al comma 1, le parole \u00ab, e successive modificazioni\u00bb sono<br>soppresse&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 38<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>      (( Area del professionismo e del dilettantismo )) <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>((L&#8217;area del professionismo e&#8217; composta dalle societa&#8217; che<br>svolgono la propria attivita&#8217; sportiva con finalita&#8217; lucrative nei<br>settori che, indipendentemente dal genere,)) conseguono la relativa<br>qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle<br>Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle<br>federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l&#8217;osservanza<br>delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione<br>dell&#8217;attivita&#8217; dilettantistica da quella professionistica, in armonia<br>con l&#8217;ordinamento sportivo internazionale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL<br>D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)). Decorso inutilmente il termine di<br>otto mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto, le direttive e<br>i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI,<br>dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall&#8217;Autorita&#8217; politica<br>da esso delegata in materia di sport.<br>((1-bis. L&#8217;area del dilettantismo comprende le associazioni e le<br>societa&#8217; di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo<br>settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita&#8217; sportiva in<br>tutte le sue forme, con prevalente finalita&#8217; altruistica, senza<br>distinzioni tra attivita&#8217; agonistica, didattica, formativa, fisica o<br>motoria.<br>1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita&#8217;<br>di interesse generale, l&#8217;organizzazione e la gestione di attivita&#8217;<br>sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al<br>Registro nazionale delle attivita&#8217; sportive dilettantistiche, si<br>applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa&#8217;<br>dilettantistiche limitatamente all&#8217;attivita&#8217; sportiva dilettantistica<br>esercitata.))<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 39<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>    Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione \n        delle tutele sul lavoro negli sport femminili <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle<br>finanze, e&#8217; istituito il \u00abFondo per il professionismo negli sport<br>femminili\u00bb, di seguito denominato \u00abFondo\u00bb, da trasferire al bilancio<br>autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una<br>dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, 3,9<br>milioni di euro per l&#8217;anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l&#8217;anno\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"2\">\n<li>Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del<br>presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono<br>accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi<br>dell&#8217;articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di<br>campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il<br>passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi<br>del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui<br>al comma 1 qualora l&#8217;utilizzo dei finanziamenti richiesti sia<br>finalizzato:<br>a) per l&#8217;anno 2020, per far fronte alle ricadute dell&#8217;emergenza<br>sanitaria da Covid-19:<br>1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle<br>atlete;<br>2) allo svolgimento di attivita&#8217; di sanificazione delle<br>strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;<br>b) per gli anni 2021 e 2022:<br>1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle<br>infrastrutture sportive;<br>2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;<br>3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;<br>4) alla promozione dello sport femminile;<br>5) alla sostenibilita&#8217; economica della transizione al<br>professionismo sportivo;<br>6) all&#8217;allargamento delle tutele assicurative e assistenziali<br>delle atlete.<\/li>\n\n\n\n<li>Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta&#8217;<br>dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita&#8217; di cui al<br>numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma<br>3, lettera b), almeno la meta&#8217; dei finanziamenti richiesti deve<br>rispondere alle finalita&#8217; di cui ai numeri 2) e 6) della medesima<br>lettera b).<\/li>\n\n\n\n<li>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o<br>dell&#8217;Autorita&#8217; politica da esso delegata in materia di sport, da<br>adottarsi ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto<br>1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del<br>presente decreto, sono definite le modalita&#8217; di accesso al Fondo di<br>cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo<br>comma, che costituiscono tetto di spesa.<\/li>\n\n\n\n<li>Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al<br>Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei<br>ministri o all&#8217;Autorita&#8217; politica da esso delegata in materia di<br>sport, ogni sei mesi, un resoconto sull&#8217;utilizzo delle risorse,<br>sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle<br>societa&#8217; e le associazioni degli allenatori.<\/li>\n\n\n\n<li>Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le<br>risorse derivanti dall&#8217;abrogazione delle disposizioni di cui<br>all&#8217;articolo 52, comma 2, lettera d).<br>Note all&#8217;art. 39:<br>&#8211; Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto<br>1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 40<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>             Promozione della parita' di genere <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di<br>rispettiva competenza, promuovono la parita&#8217; di genere a tutti i<br>livelli e in ogni struttura, favorendo l&#8217;inserimento delle donne nei<br>ruoli di gestione e di responsabilita&#8217; delle organizzazioni sportive<br>e anche al proprio interno.<\/li>\n\n\n\n<li>Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi<br>dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi<br>informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle<br>Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in<br>conformita&#8217; ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,<br>n. 198, mediante l&#8217;indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui<br>promuovere l&#8217;incremento della partecipazione femminile; b) delle<br>misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.<br>Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e&#8217;<br>adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su<br>proposta dell&#8217;Autorita&#8217; politica da esso delegata in materia di<br>sport.<\/li>\n\n\n\n<li>Il CONI e&#8217; tenuto a vigilare sull&#8217;osservanza dei principi di cui<br>al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle<br>Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 41<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle<br>attivita&#8217; motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo<br>e del manager dello sport<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Al fine del corretto svolgimento delle attivita&#8217; fisico motorie<br>((\u2026)) e della tutela del benessere nonche&#8217; della promozione di<br>stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del<br>chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita&#8217; motorie<br>preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello<br>sport.<\/li>\n\n\n\n<li>Per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale di chinesiologo di<br>base e&#8217; necessario il possesso della laurea triennale in Scienze<br>delle attivita&#8217; motorie e sportive (classe L-22). L&#8217;esercizio<br>dell&#8217;attivita&#8217; professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:<br>a) la conduzione, gestione e valutazione di attivita&#8217; motorie<br>individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo,<br>ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al<br>recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie<br>fasce di eta&#8217; attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la<br>conduzione, gestione e valutazione di attivita&#8217; per il miglioramento<br>della qualita&#8217; della vita mediante l&#8217;esercizio fisico, nonche&#8217; di<br>personal training e di preparazione atletica non agonistica.<\/li>\n\n\n\n<li>Per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale di chinesiologo<br>delle attivita&#8217; motorie preventive ed adattate e&#8217; necessario il<br>possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle<br>attivita&#8217; motorie preventive e adattate (classe LM-67). L&#8217;esercizio<br>dell&#8217;attivita&#8217; professionale di chinesiologo delle attivita&#8217; motorie<br>preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e<br>l&#8217;attuazione di programmi di attivita&#8217; motoria finalizzati al<br>raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di<br>benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d&#8217;eta&#8217; e in diverse<br>condizioni fisiche; b) l&#8217;organizzazione e la pianificazione di<br>particolari attivita&#8217; e di stili di vita finalizzati alla prevenzione<br>delle malattie e al miglioramento della qualita&#8217; della vita mediante<br>l&#8217;esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il<br>recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato<br>all&#8217;ottimizzazione dell&#8217;efficienza fisica; d) la programmazione, il<br>coordinamento e la valutazione di attivita&#8217; motorie adattate in<br>persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute<br>clinicamente controllate e stabilizzate.<\/li>\n\n\n\n<li>Per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale di chinesiologo<br>sportivo e&#8217; necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze<br>e Tecniche dello sport (classe LM-68). L&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217;<br>professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la<br>progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle<br>attivita&#8217; di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai<br>livelli di massima competizione, presso associazioni e societa&#8217;<br>sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri<br>specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata<br>finalizzata all&#8217;agonismo individuale e di squadra.<\/li>\n\n\n\n<li>Per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale di manager dello<br>sport e&#8217; necessario il possesso della laurea magistrale in<br>organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita&#8217;<br>motorie (classe LM-47). L&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale di<br>manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la<br>gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle<br>strutture pubbliche e private dove si svolgono attivita&#8217; motorie,<br>anche ludico-ricreative; c) l&#8217;organizzazione, in qualita&#8217; di esperto<br>e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche<br>ludico-ricreative.<\/li>\n\n\n\n<li>Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra<br>Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno<br>essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli<br>equipollenti ai fini dell&#8217;esercizio della professione,<br>rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2,<br>chinesiologo delle attivita&#8217; motorie preventive ed adattate di cui al<br>comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager<br>dello sport di cui al comma 5.<\/li>\n\n\n\n<li>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o<br>dell&#8217;Autorita&#8217; politica da esso delegata in materia di sport,<br>d&#8217;intesa con il Ministro dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, sono<br>dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e<br>l&#8217;individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base,<br>del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.<\/li>\n\n\n\n<li>L&#8217;attivita&#8217; del chinesiologo delle attivita&#8217; motorie preventive<br>ed adattate e del chinesiologo sportivo puo&#8217; essere svolta anche<br>all&#8217;aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle<br>attivita&#8217; eseguite presso le \u00abpalestre della salute\u00bb, ove istituite,<br>per l&#8217;offerta di programmi di attivita&#8217; fisica adattata e di<br>esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita&#8217; motorie<br>preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina<br>dello sport e dell&#8217;esercizio fisico, in medicina fisica e<br>riabilitativa e in scienze dell&#8217;alimentazione e professionisti<br>sanitari, come il fisioterapista e il dietista.<br>((8-bis. Il chinesiologo delle attivita&#8217; motorie preventive e<br>adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze,<br>provvede alla supervisione dell&#8217;Attivita&#8217; fisica adattata eseguita in<br>gruppo e alla supervisione dell&#8217;esercizio fisico strutturato eseguito<br>individualmente.))<\/li>\n\n\n\n<li>Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti<br>strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi<br>e delle palestre della salute.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 42<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>        Assistenza nelle attivita' motorie e sportive <\/code><\/pre>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>I corsi ((di attivita&#8217; motoria e sportiva)) offerti all&#8217;interno<br>di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del<br>pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di<br>quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un<br>chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina ((in possesso<br>di una equipollente abilitazione professionale)), dei cui nominativi<br>deve essere data adeguata pubblicita&#8217;. ((Ferme le competenze in tema<br>di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie<br>previste dall&#8217;articolo 5 della legge 1\u00b0 febbraio 2006, n. 43, come<br>modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di<br>individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie,<br>l&#8217;equiparazione tra titoli e&#8217; stabilita con l&#8217;Accordo di cui al comma<br>6 dell&#8217;articolo 41.))<\/li>\n\n\n\n<li>Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato<br>dall&#8217;Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge<br>7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l&#8217;educazione<br>fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo<br>8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti<br>superiori di educazione fisica e istituzione di facolta&#8217; e di corsi<br>di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell&#8217;articolo 17,<br>comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di<br>studio equipollenti conseguiti all&#8217;estero e riconosciuti dallo Stato<br>italiano.<\/li>\n\n\n\n<li>L&#8217;istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei<br>requisiti ((abilitanti)) previsti per le singole attivita&#8217; motorie e<br>sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle<br>Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva<br>((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e dal CIP.<\/li>\n\n\n\n<li>Sono esentati dall&#8217;obbligo di cui al comma 1:<br>a) le attivita&#8217; sportive ((\u2026)) disciplinate dalle Federazioni<br>Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti<br>di Promozione Sportiva ((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e<br>dal CIP;<br>b) le attivita&#8217; motorie a carattere ludico ricreativo non<br>riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP,<br>((\u2026)), nonche&#8217; le attivita&#8217; relative a discipline riferibili ad<br>espressioni filosofiche dell&#8217;individuo che comportino attivita&#8217;<br>motorie.<\/li>\n\n\n\n<li>In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai<br>trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente<br>competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a<br>un massimo di 10.000,00 euro.<\/li>\n\n\n\n<li>Nelle strutture in cui si svolgono le attivita&#8217; motorie e<br>sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di<br>primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di<br>adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del<br>certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il D.Lgs. n. 36\/2017 dedica alle \u201cAssociazioni e societ\u00e0 sportivedilettantistiche\u201d il Capo I (artt. 6 \u2013 12), mentre il D.Lgs. n. 39\/2021, dedica l\u2019intero Titolo II al \u201cRegistro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche\u201d. 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