Il D.Lgs. n. 36/2017 dedica alle “Associazioni e società sportive
dilettantistiche” il Capo I (artt. 6 – 12), mentre il D.Lgs. n. 39/2021, dedica l’intero Titolo II al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Entrambi i decreti citati riportano la stessa identica definizione di “associazione o società sportiva dilettantistica”, definendole – il primo all’art. 1, comma 1, lett. a) e il secondo all’art. 2, comma 1, lett. l) – “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Mediante l’iscrizione nel Registro nazionale per questi enti, come vedremo meglio al punto 3.4.12, si apre la possibilità di assumere la qualifica di “Enti del Terzo settore”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e di “impresa sociale”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 112/2017.
Natura e finalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
All’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche viene, tra l’altro, riconosciuto, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, il valore di certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società ed associazioni sportive (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021; art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021).
Dunque, l’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, come precisato all’art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 39/2021, sarà il registro al quale dovranno essere iscritte – per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport – tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, e che operano nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Il Registro è un tipico strumento di pubblicità soggettiva, in quanto assolve all’esigenza di rendere conoscibile l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, ivi compresa quella didattica e formativa, mediante la diffusione di atti concernenti gli operatori che svolgono dette attività.
L’iscrizione, invero, investe unicamente le vicende relative alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dando notizia dell’avvio dell’attività e di ogni successiva vicenda.
La struttura del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – Le sezioni speciali.
Il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, che andrà a sostituire l’attuale “Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche”, viene istituito presso il Dipartimento per lo sport e sarà gestito interamente gestito con modalità telematiche.
Il Dipartimento per lo sport dovrà – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto definire, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro (art. 11, comma 1).
L’intento del legislatore è presumibilmente quello di realizzare un sistema organico e completo di pubblicità per tutti i soggetti che in diverse forme, strutture e dimensioni operano nel settore dello sport dilettantistico, assicurando mediante l’impiego di tecniche informatiche la completezza e l’organicità dell’informazione, oltre che la diffusione in tempi reali su tutto il territorio nazionale.
l processo di trasmigrazione dal vecchio al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, andrà a sostituire l’attuale “Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche”, istituito dal CONI, con delibera del consiglio nazionale del 19 giugno 2009, per conferire “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte in tale registro, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, saranno automaticamente trasferite nel Registro e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione (art. 12).
Art. 1
Oggetto
- Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui
all’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita’ dei
relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di
semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi
sportivi, nonche’ in materia di contrasto e prevenzione della
violenza di genere. - Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.Art. 2 Definizioni </code></pre></li>Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Associazione o Societa' sportiva dilettantistica: il soggetto
giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una
Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che
svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la
formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza
all'attivita' sportiva dilettantistica;
b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che
operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza
sociale;
c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico,
riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il
compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed
il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone
disabili;
d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico,
riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita'
alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul
territorio nazionale;
e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della
Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale
dello sport;
f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva
nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale
Federazione sportiva nazionale, che svolge attivita' sportiva sul
territorio nazionale;
g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che
operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita'
motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a
tutela delle minoranze linguistiche;
h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva
nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di
appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un
gruppo di discipline affini;
i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva
nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al
vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di
discipline paralimpiche affini;
l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche:
il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale
devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici
statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni
sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa
l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una
Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un
Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione
sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato
come professionistico;
n) settore professionistico: il settore qualificato come
professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o
Disciplina sportiva associata;
o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo
pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di
interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli
indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita'
politica da esso delegata in materia di sport.
Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in
attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma
della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa
esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di
ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza
legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie
disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal
presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 4
- Presso il Dipartimento per lo sport e’ istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale
delle attivita’ sportive dilettantistiche, di seguito indicato come
«Registro». - Il Registro e’ interamente gestito con modalita’ telematiche. Il
trattamento dei relativi dati e’ consentito alle pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei
propri fini istituzionali.
Istituzione del Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche
Art. 5
Struttura del Registro
- Nel Registro sono iscritte tutte le Societa’ e Associazioni
sportive dilettantistiche che svolgono attivita’ sportiva, compresa
l’attivita’ didattica e formativa, operanti nell’ambito di una
Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un
Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. - L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di
Societa’ e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che
l’ordinamento ricollega a tale qualifica. - Sono iscritti in una sezione speciale le Societa’ e Associazioni
sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.
Iscrizione nel Registro - La domanda di iscrizione e’ inviata al Dipartimento per lo
sport, su richiesta delle Associazioni e Societa’ sportive
dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla
Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva
affiliante.
((2. Alla domanda e’ allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il
codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o societa’
sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale
e le attivita’ sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e
della durata dell’organo amministrativo e delle generalita’ del
legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati. - Ogni associazione e societa’ sportiva dilettantistica trasmette,
in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una
dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2,
l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell’anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’autorita’ di Governo delegata in materia di sport possono essere
rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando
requisiti ulteriori)). - Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,
il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle
condizioni previste, puo’:
a) accogliere la domanda e iscrivere l’ente;
b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361. - Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati
integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e
l’iscrizione avra’ validita’ dalla data di presentazione della
domanda. - In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro
aggiornamenti nonche’ di quelli relativi alle informazioni
obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il
Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo
suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni,
decorsi inutilmente i quali l’ente e’ cancellato dal Registro.
Art. 6
Iscrizione nel Registro
- La domanda di iscrizione e’ inviata al Dipartimento per lo
sport, su richiesta delle Associazioni e Societa’ sportive
dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla
Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva
affiliante.
((2. Alla domanda e’ allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il
codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o societa’
sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale
e le attivita’ sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e
della durata dell’organo amministrativo e delle generalita’ del
legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati. - Ogni associazione e societa’ sportiva dilettantistica trasmette,
in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una
dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2,
l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell’anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’autorita’ di Governo delegata in materia di sport possono essere
rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando
requisiti ulteriori)). - Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,
il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle
condizioni previste, puo’:
a) accogliere la domanda e iscrivere l’ente;
b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361. - Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati
integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e
l’iscrizione avra’ validita’ dalla data di presentazione della
domanda. - In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro
aggiornamenti nonche’ di quelli relativi alle informazioni
obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il
Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo
suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni,
decorsi inutilmente i quali l’ente e’ cancellato dal Registro.
Art. 7 Istanza di riconoscimento della personalita’ giuridica - Con la domanda di iscrizione al Registro puo’ essere presentata
l’istanza di riconoscimento della personalita’ giuridica di cui
all’articolo 14.
Art. 8
Certificati
- Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di
iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.
Art. 9
Cancellazione
- La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di
istanza motivata da parte dell’ente iscritto o di accertamento
d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente
autorita’ giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello
scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza
dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
Art. 10
Opponibilita' ai terzi degli atti depositati
- Gli atti per i quali e’ previsto l’obbligo di iscrizione,
annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai
terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a
meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. - Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai
terzi che provino di essere stati nella impossibilita’ di averne
conoscenza.
Art. 11
Funzionamento e revisione del Registro
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito
provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione
del Registro. - Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede
alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei
requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso. - Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto
degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e’ istituita una apposita sezione del
Registro, alla quale possono accedere le Societa’ e Associazioni
sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5 che hanno sede legale
in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport
e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita’ di
accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del
personale della provincia. - Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire
apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita’ di
accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il
Dipartimento dello sport.
Art. 12
Trasmigrazione
- Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente
Registro nazionale delle Associazioni e Societa’ sportive
dilettantistiche. Le societa’ e le associazioni sportive
dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa’ e
associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano
paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla
rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.
Art. 13
Gestione del Registro
- Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si
avvale della societa’ Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le
ordinarie dotazioni di bilancio di cui all’articolo 1, comma 630
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
.
Art. 14
Acquisto della personalita' giuridica
- Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare
la personalita’ giuridica mediante l’iscrizione nel Registro di cui
all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della legge 11 marzo 1972, n. 118. - Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per
la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del
presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve
depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il
competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo
l’iscrizione dell’ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i
presupposti, iscrive l’ente nel registro stesso ai sensi
dell’articolo 6. - Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono
risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel
Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e’ regolato ai sensi
del comma 3, dell’articolo 6.
Art. 15
Certificati
- Al fine di garantire la massima semplificazione e
l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per
lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito
delle procedure di certificazione delle attivita’ sportive svolte
dalle Societa’ e dalle Associazioni sportive dilettantistiche,
predispone specifici moduli per l’autocertificazione di tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento.
Art. 16
Fattori di rischio e contrasto
della violenza di genere nello sport
- Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive
associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni
benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee
guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo
dell’attivita’ sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori
e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di
ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione,
convinzioni personali, disabilita’, eta’ o orientamento sessuale. Le
linee guida vengono elaborate con validita’ quadriennale sulla base
delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Societa’
sportive e delle persone tesserate. - Le Associazioni e le Societa’ sportive dilettantistiche e le
Societa’ sportive professionistiche devono predisporre e adottare
entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al
comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell’attivita’ sportiva
nonche’ codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione
a piu’ Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate,
Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono
applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di
affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri. - Le Associazioni e Societa’ sportive dilettantistiche e societa’
sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al
comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate
dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,
enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono
affiliate. - Le Associazioni e Societa’ sportive dilettantistiche e le
Societa’ sportive professionistiche, gia’ dotate di un modello
organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2. - I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e
delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari
a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo
II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di
cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale. - Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline
sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni
benemerite, le Associazioni e le Societa’ sportive dilettantistiche e
le Societa’ sportive professionistiche possono costituirsi parte
civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi
di cui al comma 1.
Art. 17
Abrogazioni
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e’ abrogato l’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo.
TITOLO V
omissis
Art. 25
Lavoratore sportivo
- E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il
direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e
il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e
indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
esercita l’attivita’ sportiva verso un corrispettivo ((…)). ((E’
lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15,
che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base
dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie
per lo svolgimento di attivita’ sportiva, con esclusione delle
mansioni di carattere amministrativo-gestionale.))
((1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e’ posta a tutela della
dignita’ dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita’
dello sport.)) - Ricorrendone i presupposti, l’attivita’ di lavoro sportivo puo’
costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un
rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni
coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3
del codice di procedura civile ((…)). - Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli
accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali,
dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle
organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative, sul piano
nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono
individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ((…)). In
mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport da
adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. - ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).
- Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente
decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto
compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa,
incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. - I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, possono prestare la propria attivita’ nell’ambito delle societa’
e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro,
fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione
all’amministrazione di appartenenza. ((A essi si applica il regime
previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui
all’articolo 29, comma 2. L’attivita’ dei lavoratori dipendenti di
cui al presente comma puo’ essere retribuita dai beneficiari solo
previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e in tal
caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui
all’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all’articolo 36, comma 6.
Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal
CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie
prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater.))
((6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei
soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai
regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a
garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia
riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di
tempi e distanze, e’ stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o
dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione
sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che
operano nell’area del professionismo non si applica il regime
previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 36, comma
6.)) - Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi
provvedimenti attuativi. - Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche
mediante strumenti informatici e digitali, e’ effettuato nel rispetto
delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), nonche’ del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. In attuazione dell’articolo 88 del Regolamento (UE) n.
679/2016, norme piu’ specifiche sulla protezione dei dati personali
dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo
stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline
Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai
rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In
mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla
protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26
Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le
norme contenute negli articoli 4, 5, ((…)) e 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge
15 luglio 1966, n. 604, nell’articolo 1, commi da 47 a 69, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11
maggio 1990, n. 108, nell’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ((nell’articolo
2103 del codice civile)). - Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo’ contenere
l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla
data di inizio del rapporto. E’ ammessa la successione di contratti a
tempo determinato fra gli stessi soggetti. E’ altresi’ ammessa la
cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa’ o
associazione sportiva ad un’altra, purche’ vi consenta l’altra parte
e siano osservate le modalita’ fissate dalle Federazioni Sportive
Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di
Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. - L’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica
alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive
Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di
Promozione Sportiva. - Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive
Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la
costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa’ e
degli sportivi per la corresponsione ((del trattamento di fine
rapporto)) al termine dell’attivita’ sportiva a norma dell’articolo
2123 del codice civile. - Nel contratto puo’ essere prevista una clausola compromissoria
con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto,
insorte fra la societa’ sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un
collegio arbitrale. La stessa clausola dovra’ contenere la nomina
degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in
cui questi dovranno essere nominati. - Il contratto non puo’ contenere clausole di non concorrenza o,
comunque, limitative della liberta’ professionale dello sportivo per
il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso ne’ puo’
essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali
pattuizioni.
Art. 27
Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
- Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e’
regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto
diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo. - Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli
atleti come attivita’ principale, ovvero prevalente, e continuativa,
si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. - Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro
autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l’attivita’ sia svolta nell’ambito di una singola
manifestazione sportiva o di piu’ manifestazioni tra loro collegate
in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per cio’ che
riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che e’ oggetto del contratto, pur avendo
carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque
giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. - Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta
e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di
nullita’, tra lo sportivo e la societa’ destinataria delle
prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre
anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva
Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori
sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato. - La societa’ ha l’obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla
stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o
la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione. Unitamente al
predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori
contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la societa’
sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di
immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al
lavoratore sportivo. ((L’approvazione secondo le regole stabilite
dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva
associata e’ condizione di efficacia del contratto.)) - Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono
sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. - Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola
contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni
tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli
scopi agonistici.
Art. 28
(( (Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo). ))
((1. Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo e’
regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo
quanto diversamente disposto dal presente articolo.
- Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume
oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della
collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti
requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo
carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali,
escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni
sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate
sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti
delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate e degli Enti di promozione sportiva. - L’associazione o societa’ destinataria delle prestazioni
sportive e’ tenuta a comunicare al Registro delle attivita’ sportive
dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di
lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attivita’
sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i
rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle
comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9-bis,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e
deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e
resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione
medesima e’ messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del
sistema pubblico di connettivita’. Il mancato adempimento delle
comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse
comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni
provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e
previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale
dell’ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di
comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e
previdenziali. - Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle
attivita’ previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del
libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e’ adempiuto in via telematica
all’interno di apposita sezione del Registro delle attivita’ sportive
dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi
l’importo di euro 15.000,00, non vi e’ obbligo di emissione del
relativo prospetto paga. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni
tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli
adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi
3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto.))
Art. 29
Prestazioni sportive ((dei volontari))
- Le societa’ e le associazioni sportive ((…)), le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di
Promozione Sportiva ((, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la
societa’ Sport e salute S.p.a.)), possono avvalersi nello svolgimento
delle proprie attivita’ istituzionali di ((di volontari)) che mettono
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita’ per promuovere
lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita’ amatoriali.
Le prestazioni ((dei volontari)) sono comprensive dello svolgimento
diretto dell’attivita’ sportiva, nonche’ della formazione, della
didattica e della preparazione degli atleti.
((2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non
sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali
prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le
spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al
trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal
territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non
concorrono a formare il reddito del percipiente.)) - Le prestazioni sportive ((di volontariato)) sono incompatibili
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il
volontario e’ socio o associato o tramite il quale svolge la propria
attivita’ ((sportiva)). - Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono
assicurarli per la responsabilita’ civile verso i terzi. Si applica
l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
Art. 30
Formazione dei giovani atleti
- Nell’ottica della valorizzazione della formazione dei giovani
atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche
culturale ed educativa, nonche’ una preparazione professionale che
favorisca l’accesso all’attivita’ lavorativa anche alla fine della
carriera sportiva, e ferma restando la possibilita’ di realizzazione
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai
sensi della normativa vigente, le societa’ o associazioni sportive
((dilettantistiche e le societa’ professionistiche)) possono
stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e
per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui
all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e
contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui
all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli
atleti puo’ essere conseguita anche con le classi di laurea L-22
(Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e
gestione dei servizi per lo sport e le attivita’ motorie), la LM-67
(Scienze e tecniche delle attivita’ motorie preventive e adattative),
nonche’ la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport). - Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, l’apprendistato di cui al comma 1 e’ attivato con
riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme
che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione. - Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si
applica l’articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato
nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente. La societa’ o
associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto
di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di
apprendistato, senza soluzione di continuita’ rispetto a
quest’ultimo, e’ tenuta a corrispondere il premio di cui all’articolo
31, comma 2, in favore della diversa societa’ o associazione presso
la quale l’atleta abbia precedentemente svolto attivita’
dilettantistica, amatoriale o giovanile. - Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro dell’istruzione, e con il Ministro dell’universita’ e della
ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard
professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e
formazione finalizzati all’acquisizione dei titoli e delle qualifiche
di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di
agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di
studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per
l’attivita’ sportiva, valida anche come attivita’ di tirocinio-stage,
ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio. - Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli
26, commi 1 e 3, 32, 33, 34. - Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro dell’istruzione, e con il Ministro dell’universita’ e della
ricerca, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure
di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani
atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti,
tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli
atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della
Commissione europea. - Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e
modalita’ di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali
delle misure di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita’ per lo
sviluppo dei settori giovanili delle societa’, per la formazione e
per l’utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali
giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli
investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri
federali territoriali e delle attivita’ giovanili della Federazione
italiana giuoco calcio, nonche’ misure mutualistiche per il
reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.
((7-bis. Per le societa’ sportive professionistiche che assumono
lavoratori sportivi con contratto di apprendistato
professionalizzante, di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di
eta’ e’ fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui
all’articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
Art. 31
Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Le limitazioni alla liberta’ contrattuale dell’atleta,
individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il ((31
luglio 2023)). Le Federazioni Sportive Nazionali ((e le Discipline
sportive associate)) possono dettare una disciplina transitoria che
preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.
Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il
vincolo sportivo si intende abolito. - Le Federazioni Sportive Nazionali ((e le Discipline sportive
associate)) prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo
contratto di lavoro sportivo:
a) le societa’ sportive professionistiche riconoscono un premio
di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita’
e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo
del rapporto, tra le societa’ sportive dilettantistiche presso le
quali l’atleta ha svolto attivita’ dilettantistica ((…)) ed in cui
ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa’
sportive professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto ((la
propria)) attivita’ ((…)) ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione;
b) le societa’ sportive dilettantistiche riconoscono un premio di
formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita’ e
parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del
contenuto formativo del rapporto, tra le societa’ sportive
dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto ((la propria))
attivita’ ((…)) ed in cui ha svolto il proprio percorso di
formazione. - La misura del premio di cui al presente articolo e’ individuata
dalle singole federazioni secondo modalita’ e parametri che tengano
adeguatamente conto dell’eta’ degli atleti, nonche’ della durata e
del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la
societa’ o associazione sportiva con la quale concludono il primo
contratto di lavoro sportivo.
Art. 32
Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- L’attivita’ sportiva dei lavoratori sportivi di cui all’articolo
25 e’ svolta sotto controlli medici, secondo ((disposizioni
stabilite)) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di
concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. - Le norme di cui al comma 1, ((possono, fatti salvi gli obblighi
di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n.
81,)) prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria
per ((le attivita’ sportive per ciascun lavoratore sportivo)) che
svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche’
l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni
cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attivita’
sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
((3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di
cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita’ di compilazione e
conservazione.)) - Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della
scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa’ e
associazioni sportive. - Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline
Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le
Regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli
esami necessari per l’aggiornamento della scheda. Con il decreto di
cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le
quali devono essere effettuati i controlli. - Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni
possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonche’
stipulare convenzioni con l’Istituto di Medicina dello Sport.
((6-bis. Per l’accertamento dell’idoneita’ allo svolgimento della
pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui
al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati
per la tutela sanitaria dell’attivita’ sportiva agonistica con il
decreto di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, nonche’ le disposizioni relative allo svolgimento dell’attivita’
sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all’articolo
7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.))
Art. 33
Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai
lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in
quanto compatibili con le modalita’ della prestazione sportiva. ((Il
lavoratore sportivo e’ sottoposto a controlli medici di tutela della
salute nell’esercizio delle attivita’ sportive secondo le
disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1. L’idoneita’ alla
mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attivita’ sportiva, e’
rilasciata dal)) medico competente di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. - In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori
sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a
tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della
maternita’ e della genitorialita’, contro la disoccupazione
involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. - Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni
lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si
applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di
malattia e di assicurazione economica di maternita’ previste dalla
normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle
rispettive indennita’ economiche iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro
per il finanziamento dell’indennita’ economica di malattia e per il
finanziamento dell’indennita’ economica di maternita’ e’ pari a
quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla
tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall’articolo 79
((del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)). - Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele
relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei
datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i
lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti. - Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele ((
previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per
l’impiego (NASpl) )), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di
lavoro per il finanziamento delle indennita’ erogate dalla predetta
assicurazione e’ quella determinata dall’articolo 2, commi 25 e 26
della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non
sono tenuti al versamento dei contributi di cui all’articolo 2, commi
28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92. - Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n.
977, sull’impiego dei minori in attivita’ lavorative di carattere
sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, da
adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto di concerto ((con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro della salute e con l’Autorita’ delegata per
le pari opportunita’ e la famiglia)), previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte
disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei
minori che svolgono attivita’ sportiva, inclusi appositi adempimenti
e obblighi, anche informativi, da parte delle societa’ e associazioni
sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione
dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di
abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrita’
fisica e morale dei giovani sportivi. - Ai minori che praticano attivita’ sportiva si applica quanto
previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante
attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Art. 34Assicurazione contro gli infortuni
- I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di
cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo
obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o
di legge, di tutela con polizze privatistiche. ((Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorita’
delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i
relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del
premio assicurativo.)) - Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le
retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio
valgono anche ai fini della liquidazione della indennita’ giornaliera
di inabilita’ temporanea assoluta, di cui all’articolo 66, numero 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. - Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo
assicurativo INAIL ((prevista dall’articolo 5, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri
stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.)). - Per gli sportivi ((dilettanti)), di cui all’articolo 51 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attivita’ sportiva
((come volontari)), rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria
prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti
attuativi ((, oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4)).
Art. 35
Trattamento pensionistico
- I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore
professionistico o dilettantistico in cui prestano attivita’, sono
iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il predetto
Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori
Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i
presupposti, al suddetto Fondo sono altresi’ iscritti i lavoratori
sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e
continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di
procedura civile, operanti nei settori professionistici. - ((Nell’area del dilettantismo)) i lavoratori sportivi, titolari
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che
svolgono prestazioni autonome ((…)), hanno diritto
all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono
iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le
relative norme. - Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di
qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso
societa’ sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto
ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, a partire dall’entrata in vigore del presente decreto hanno
diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base
del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente
decreto. Le stesse figure professionali gia’ iscritte presso il Fondo
pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare,
entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, per il
mantenimento del regime previdenziale gia’ in godimento. - Resta ferma la disciplina dell’assegno straordinario vitalizio
«Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi
provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel
corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria,
anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito
dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate
condizioni di grave disagio economico. - Forme pensionistiche complementari possono essere istituite,
secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi
stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali ((e dalle Discipline
sportive associate)) e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate. - Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione
separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
e’ stabilita in misura pari al ((24)) per cento. - Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa ((…)), iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
e’ stabilita ((nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori
si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla
gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro)). - Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni
autonome ((di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)), iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
e’ stabilita in misura pari ((al 25 per cento. Per tali lavoratori si
applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla
gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro)).
((8-bis. L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte
di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai
commi 6, 7 e 8 e’ dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile
contributivo. L’imponibile pensionistico e’ ridotto in misura
equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del
termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lettera m), primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non si da’ luogo a recupero contributivo.
8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2,
l’adempimento della comunicazione mensile all’Istituto nazionale
della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al
calcolo dei contributi e’ assolta mediante apposita funzione
telematica istituita nel Registro delle attivita’ sportive
dilettantistiche.))
Art. 36
Trattamento tributario
- L’indennita’ prevista dall’articolo 26, comma 4, e’ soggetta a
tassazione separata, agli effetti dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, e’ fatta
salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. - Per l’attivita’ relativa alle operazioni di cessione dei
contratti previste dall’articolo 26, comma 2, le societa’ sportive
debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e
integrazioni, distintamente dalle altre attivita’ esercitate, tenendo
conto anche del rispettivo volume d’affari. Per le societa’ ed
associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta
ferma l’agevolazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - Le somme versate a titolo di premio di addestramento e
formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, sono
equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai
sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da societa’
e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che
abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.
398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti. - ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).
((6. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non
costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo
complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo
dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso
concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte
eccedente tale importo.))
((6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all’atto
del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione
attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni
sportive dilettantistiche rese nell’anno solare;
6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e
delle atlete di eta’ inferiore a 23 anni nell’ambito del settore
professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine
del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il
percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso
di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce
al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro
dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano,
per quanto riguarda gli sport di squadra, alle societa’ sportive
professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente
a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato
superiore a 5 milioni di euro;
6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualita’ di
atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di
premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a
titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre
nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o
internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive
nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione
sportiva, Associazioni e societa’ sportive dilettantistiche, sono
inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.)) - ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).
- COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2022, N. 51.
Art. 37
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale
- Ricorrendone i presupposti, l’attivita’ di carattere
amministrativo-gestionale resa in favore delle societa’ ed
associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo’ essere
oggetto di collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3,
del codice di procedura civile, e successive modifiche. ((7)) - Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la
disciplina dell’obbligo assicurativo ((di cui all’articolo 5, commi 2
e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i
criteri stabiliti con il decreto di cui all’articolo 34, comma 1,
secondo periodo)). - I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto
all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla
Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
((4. L’attivita’ dei soggetti di cui al comma 1 e’ regolata, ai
fini previdenziali, dall’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai
fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto,
dall’articolo 36, comma 6.)) - I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai
soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in
ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il
reddito di questi ultimi ai fini tributari.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 ha disposto (con l’art. 25, comma
1, lettera a)) che “All’articolo 37 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, e successive modificazioni» sono
soppresse”.
Art. 38
(( Area del professionismo e del dilettantismo ))
- ((L’area del professionismo e’ composta dalle societa’ che
svolgono la propria attivita’ sportiva con finalita’ lucrative nei
settori che, indipendentemente dal genere,)) conseguono la relativa
qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle
Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle
federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l’osservanza
delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione
dell’attivita’ dilettantistica da quella professionistica, in armonia
con l’ordinamento sportivo internazionale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL
D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)). Decorso inutilmente il termine di
otto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le direttive e
i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI,
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorita’ politica
da esso delegata in materia di sport.
((1-bis. L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le
societa’ di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo
settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita’ sportiva in
tutte le sue forme, con prevalente finalita’ altruistica, senza
distinzioni tra attivita’ agonistica, didattica, formativa, fisica o
motoria.
1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita’
di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attivita’
sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al
Registro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche, si
applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa’
dilettantistiche limitatamente all’attivita’ sportiva dilettantistica
esercitata.))
Art. 39
Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione
delle tutele sul lavoro negli sport femminili
- Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, e’ istituito il «Fondo per il professionismo negli sport
femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una
dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l’anno 2020, 3,9
milioni di euro per l’anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l’anno- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono
accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi
dell’articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di
campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
- Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il
passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi
del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui
al comma 1 qualora l’utilizzo dei finanziamenti richiesti sia
finalizzato:
a) per l’anno 2020, per far fronte alle ricadute dell’emergenza
sanitaria da Covid-19:
1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle
atlete;
2) allo svolgimento di attivita’ di sanificazione delle
strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle
infrastrutture sportive;
2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
4) alla promozione dello sport femminile;
5) alla sostenibilita’ economica della transizione al
professionismo sportivo;
6) all’allargamento delle tutele assicurative e assistenziali
delle atlete. - Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta’
dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita’ di cui al
numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma
3, lettera b), almeno la meta’ dei finanziamenti richiesti deve
rispondere alle finalita’ di cui ai numeri 2) e 6) della medesima
lettera b). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, da
adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita’ di accesso al Fondo di
cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo
comma, che costituiscono tetto di spesa. - Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al
Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei
ministri o all’Autorita’ politica da esso delegata in materia di
sport, ogni sei mesi, un resoconto sull’utilizzo delle risorse,
sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle
societa’ e le associazioni degli allenatori. - Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le
risorse derivanti dall’abrogazione delle disposizioni di cui
all’articolo 52, comma 2, lettera d).
Note all’art. 39:
– Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
Art. 40
Promozione della parita' di genere
- Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di
rispettiva competenza, promuovono la parita’ di genere a tutti i
livelli e in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne nei
ruoli di gestione e di responsabilita’ delle organizzazioni sportive
e anche al proprio interno. - Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi
informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in
conformita’ ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, mediante l’indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui
promuovere l’incremento della partecipazione femminile; b) delle
misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.
Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e’
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di
sport. - Il CONI e’ tenuto a vigilare sull’osservanza dei principi di cui
al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.
Art. 41
Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle
attivita’ motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo
e del manager dello sport
- Al fine del corretto svolgimento delle attivita’ fisico motorie
((…)) e della tutela del benessere nonche’ della promozione di
stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del
chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita’ motorie
preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello
sport. - Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo di
base e’ necessario il possesso della laurea triennale in Scienze
delle attivita’ motorie e sportive (classe L-22). L’esercizio
dell’attivita’ professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:
a) la conduzione, gestione e valutazione di attivita’ motorie
individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo,
ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al
recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie
fasce di eta’ attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la
conduzione, gestione e valutazione di attivita’ per il miglioramento
della qualita’ della vita mediante l’esercizio fisico, nonche’ di
personal training e di preparazione atletica non agonistica. - Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo
delle attivita’ motorie preventive ed adattate e’ necessario il
possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle
attivita’ motorie preventive e adattate (classe LM-67). L’esercizio
dell’attivita’ professionale di chinesiologo delle attivita’ motorie
preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e
l’attuazione di programmi di attivita’ motoria finalizzati al
raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di
benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d’eta’ e in diverse
condizioni fisiche; b) l’organizzazione e la pianificazione di
particolari attivita’ e di stili di vita finalizzati alla prevenzione
delle malattie e al miglioramento della qualita’ della vita mediante
l’esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il
recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato
all’ottimizzazione dell’efficienza fisica; d) la programmazione, il
coordinamento e la valutazione di attivita’ motorie adattate in
persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute
clinicamente controllate e stabilizzate. - Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo
sportivo e’ necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze
e Tecniche dello sport (classe LM-68). L’esercizio dell’attivita’
professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la
progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle
attivita’ di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai
livelli di massima competizione, presso associazioni e societa’
sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri
specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata
finalizzata all’agonismo individuale e di squadra. - Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di manager dello
sport e’ necessario il possesso della laurea magistrale in
organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita’
motorie (classe LM-47). L’esercizio dell’attivita’ professionale di
manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la
gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle
strutture pubbliche e private dove si svolgono attivita’ motorie,
anche ludico-ricreative; c) l’organizzazione, in qualita’ di esperto
e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche
ludico-ricreative. - Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra
Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno
essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli
equipollenti ai fini dell’esercizio della professione,
rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2,
chinesiologo delle attivita’ motorie preventive ed adattate di cui al
comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager
dello sport di cui al comma 5. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport,
d’intesa con il Ministro dell’universita’ e della ricerca, sono
dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e
l’individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base,
del chinesiologo sportivo e del manager dello sport. - L’attivita’ del chinesiologo delle attivita’ motorie preventive
ed adattate e del chinesiologo sportivo puo’ essere svolta anche
all’aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle
attivita’ eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite,
per l’offerta di programmi di attivita’ fisica adattata e di
esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita’ motorie
preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina
dello sport e dell’esercizio fisico, in medicina fisica e
riabilitativa e in scienze dell’alimentazione e professionisti
sanitari, come il fisioterapista e il dietista.
((8-bis. Il chinesiologo delle attivita’ motorie preventive e
adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze,
provvede alla supervisione dell’Attivita’ fisica adattata eseguita in
gruppo e alla supervisione dell’esercizio fisico strutturato eseguito
individualmente.)) - Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti
strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi
e delle palestre della salute.
Art. 42
Assistenza nelle attivita' motorie e sportive
- I corsi ((di attivita’ motoria e sportiva)) offerti all’interno
di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di
quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un
chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina ((in possesso
di una equipollente abilitazione professionale)), dei cui nominativi
deve essere data adeguata pubblicita’. ((Ferme le competenze in tema
di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie
previste dall’articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come
modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di
individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie,
l’equiparazione tra titoli e’ stabilita con l’Accordo di cui al comma
6 dell’articolo 41.)) - Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato
dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge
7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l’educazione
fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facolta’ e di corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17,
comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di
studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato
italiano. - L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei
requisiti ((abilitanti)) previsti per le singole attivita’ motorie e
sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle
Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva
((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e dal CIP. - Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1:
a) le attivita’ sportive ((…)) disciplinate dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti
di Promozione Sportiva ((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e
dal CIP;
b) le attivita’ motorie a carattere ludico ricreativo non
riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP,
((…)), nonche’ le attivita’ relative a discipline riferibili ad
espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attivita’
motorie. - In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai
trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente
competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a
un massimo di 10.000,00 euro. - Nelle strutture in cui si svolgono le attivita’ motorie e
sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di
primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di
adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del
certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).