ASSOCIAZIONI SPORTIVE SITUAZIONE DRAMMATICA

Il D.Lgs. n. 36/2017 dedica alle “Associazioni e società sportive
dilettantistiche” il Capo I (artt. 6 – 12), mentre il D.Lgs. n. 39/2021, dedica l’intero Titolo II al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Entrambi i decreti citati riportano la stessa identica definizione di “associazione o società sportiva dilettantistica”, definendole – il primo all’art. 1, comma 1, lett. a) e il secondo all’art. 2, comma 1, lett. l) – “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Mediante l’iscrizione nel Registro nazionale per questi enti, come vedremo meglio al punto 3.4.12, si apre la possibilità di assumere la qualifica di “Enti del Terzo settore”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e di “impresa sociale”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 112/2017.
Natura e finalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
All’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche viene, tra l’altro, riconosciuto, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, il valore di certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società ed associazioni sportive (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021; art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021).
Dunque, l’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, come precisato all’art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 39/2021, sarà il registro al quale dovranno essere iscritte – per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport – tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, e che operano nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Il Registro è un tipico strumento di pubblicità soggettiva, in quanto assolve all’esigenza di rendere conoscibile l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, ivi compresa quella didattica e formativa, mediante la diffusione di atti concernenti gli operatori che svolgono dette attività.
L’iscrizione, invero, investe unicamente le vicende relative alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dando notizia dell’avvio dell’attività e di ogni successiva vicenda.
La struttura del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – Le sezioni speciali.
Il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, che andrà a sostituire l’attuale “Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche”, viene istituito presso il Dipartimento per lo sport e sarà gestito interamente gestito con modalità telematiche.
Il Dipartimento per lo sport dovrà – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto definire, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro (art. 11, comma 1).
L’intento del legislatore è presumibilmente quello di realizzare un sistema organico e completo di pubblicità per tutti i soggetti che in diverse forme, strutture e dimensioni operano nel settore dello sport dilettantistico, assicurando mediante l’impiego di tecniche informatiche la completezza e l’organicità dell’informazione, oltre che la diffusione in tempi reali su tutto il territorio nazionale.
l processo di trasmigrazione dal vecchio al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, andrà a sostituire l’attuale “Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche”, istituito dal CONI, con delibera del consiglio nazionale del 19 giugno 2009, per conferire “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte in tale registro, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, saranno automaticamente trasferite nel Registro e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione (art. 12).

                           Art. 1 

                           Oggetto 
  1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui
    all’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita’ dei
    relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di
    semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi
    sportivi, nonche’ in materia di contrasto e prevenzione della
    violenza di genere.
  2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
    interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento
    con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente. Art. 2 Definizioni </code></pre></li>Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) Associazione o Societa' sportiva dilettantistica: il soggetto
    giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una
    Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che
    svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la
    formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza
    all'attivita' sportiva dilettantistica;
    b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che
    operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza
    sociale;
    c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico,
    riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il
    compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed
    il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone
    disabili;
    d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico,
    riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita'
    alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul
    territorio nazionale;
    e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della
    Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale
    dello sport;
    f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva
    nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale
    Federazione sportiva nazionale, che svolge attivita' sportiva sul
    territorio nazionale;
    g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che
    operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita'
    motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a
    tutela delle minoranze linguistiche;
    h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva
    nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di
    appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un
    gruppo di discipline affini;
    i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva
    nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al
    vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di
    discipline paralimpiche affini;
    l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche:
    il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale
    devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici
    statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni
    sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa
    l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una
    Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un
    Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
    m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione
    sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato
    come professionistico;
    n) settore professionistico: il settore qualificato come
    professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o
    Disciplina sportiva associata;
    o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo
    pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di
    interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli
    indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita'
    politica da esso delegata in materia di sport.
    Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in
    attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma
    della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa
    esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione
    amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di
    ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza
    legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie
    disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai
    sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi
    fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal
    presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
    regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
    Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
    di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
    ottobre 2001, n. 3.

Art. 4

  1. Presso il Dipartimento per lo sport e’ istituito, senza nuovi o
    maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale
    delle attivita’ sportive dilettantistiche, di seguito indicato come
    «Registro».
  2. Il Registro e’ interamente gestito con modalita’ telematiche. Il
    trattamento dei relativi dati e’ consentito alle pubbliche
    amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei
    propri fini istituzionali.
             Istituzione del Registro nazionale 
          delle attivita' sportive dilettantistiche 

Art. 5

                   Struttura del Registro 
  1. Nel Registro sono iscritte tutte le Societa’ e Associazioni
    sportive dilettantistiche che svolgono attivita’ sportiva, compresa
    l’attivita’ didattica e formativa, operanti nell’ambito di una
    Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un
    Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
  2. L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di
    Societa’ e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che
    l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
  3. Sono iscritti in una sezione speciale le Societa’ e Associazioni
    sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.
    Iscrizione nel Registro
  4. La domanda di iscrizione e’ inviata al Dipartimento per lo
    sport, su richiesta delle Associazioni e Societa’ sportive
    dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla
    Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva
    affiliante.
    ((2. Alla domanda e’ allegata la documentazione attestante:
    a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il
    codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o societa’
    sportiva dilettantistica;
    b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
    c) la data dello statuto vigente;
    d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale
    e le attivita’ sportive, didattiche e formative;
    e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e
    della durata dell’organo amministrativo e delle generalita’ del
    legale rappresentante e degli amministratori;
    f) i dati dei tesserati.
  5. Ogni associazione e societa’ sportiva dilettantistica trasmette,
    in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una
    dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2,
    l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
    intervenuta nell’anno precedente.
    3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
    dell’autorita’ di Governo delegata in materia di sport possono essere
    rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando
    requisiti ulteriori)).
  6. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,
    il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle
    condizioni previste, puo’:
    a) accogliere la domanda e iscrivere l’ente;
    b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
    c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi
    dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
    10 febbraio 2000, n. 361.
  7. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati
    integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e
    l’iscrizione avra’ validita’ dalla data di presentazione della
    domanda.
  8. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro
    aggiornamenti nonche’ di quelli relativi alle informazioni
    obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il
    Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo
    suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni,
    decorsi inutilmente i quali l’ente e’ cancellato dal Registro.

Art. 6

                   Iscrizione nel Registro 
  1. La domanda di iscrizione e’ inviata al Dipartimento per lo
    sport, su richiesta delle Associazioni e Societa’ sportive
    dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla
    Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva
    affiliante.
    ((2. Alla domanda e’ allegata la documentazione attestante:
    a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il
    codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o societa’
    sportiva dilettantistica;
    b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
    c) la data dello statuto vigente;
    d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale
    e le attivita’ sportive, didattiche e formative;
    e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e
    della durata dell’organo amministrativo e delle generalita’ del
    legale rappresentante e degli amministratori;
    f) i dati dei tesserati.
  2. Ogni associazione e societa’ sportiva dilettantistica trasmette,
    in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una
    dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2,
    l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
    intervenuta nell’anno precedente.
    3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
    dell’autorita’ di Governo delegata in materia di sport possono essere
    rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando
    requisiti ulteriori)).
  3. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,
    il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle
    condizioni previste, puo’:
    a) accogliere la domanda e iscrivere l’ente;
    b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
    c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi
    dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
    10 febbraio 2000, n. 361.
  4. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati
    integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e
    l’iscrizione avra’ validita’ dalla data di presentazione della
    domanda.
  5. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro
    aggiornamenti nonche’ di quelli relativi alle informazioni
    obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il
    Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo
    suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni,
    decorsi inutilmente i quali l’ente e’ cancellato dal Registro.
    Art. 7 Istanza di riconoscimento della personalita’ giuridica
  6. Con la domanda di iscrizione al Registro puo’ essere presentata
    l’istanza di riconoscimento della personalita’ giuridica di cui
    all’articolo 14.

Art. 8

                         Certificati 
  1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di
    iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Art. 9

                        Cancellazione 
  1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di
    istanza motivata da parte dell’ente iscritto o di accertamento
    d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente
    autorita’ giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello
    scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza
    dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Art. 10

        Opponibilita' ai terzi degli atti depositati 
  1. Gli atti per i quali e’ previsto l’obbligo di iscrizione,
    annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai
    terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a
    meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla
    pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai
    terzi che provino di essere stati nella impossibilita’ di averne
    conoscenza.

Art. 11

           Funzionamento e revisione del Registro 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito
    provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione
    del Registro.
  2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede
    alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei
    requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso.
  3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto
    degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica
    31 agosto 1972, n. 670, e’ istituita una apposita sezione del
    Registro, alla quale possono accedere le Societa’ e Associazioni
    sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5 che hanno sede legale
    in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport
    e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita’ di
    accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del
    personale della provincia.
  4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire
    apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita’ di
    accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il
    Dipartimento dello sport.

Art. 12

                       Trasmigrazione 
  1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente
    Registro nazionale delle Associazioni e Societa’ sportive
    dilettantistiche. Le societa’ e le associazioni sportive
    dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa’ e
    associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano
    paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla
    rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

Art. 13

                    Gestione del Registro 
  1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si
    avvale della societa’ Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le
    ordinarie dotazioni di bilancio di cui all’articolo 1, comma 630
    della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

.
Art. 14

            Acquisto della personalita' giuridica 
  1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto
    del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare
    la personalita’ giuridica mediante l’iscrizione nel Registro di cui
    all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18
    della legge 11 marzo 1972, n. 118.
  2. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione,
    verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per
    la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del
    presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve
    depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il
    competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo
    l’iscrizione dell’ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i
    presupposti, iscrive l’ente nel registro stesso ai sensi
    dell’articolo 6.
  3. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono
    risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel
    Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e’ regolato ai sensi
    del comma 3, dell’articolo 6.

Art. 15

                         Certificati 
  1. Al fine di garantire la massima semplificazione e
    l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per
    lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito
    delle procedure di certificazione delle attivita’ sportive svolte
    dalle Societa’ e dalle Associazioni sportive dilettantistiche,
    predispone specifici moduli per l’autocertificazione di tutti i
    requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
    riferimento.

Art. 16

               Fattori di rischio e contrasto 
            della violenza di genere nello sport 
  1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive
    associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni
    benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici
    mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee
    guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo
    dell’attivita’ sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori
    e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di
    ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto
    legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione,
    convinzioni personali, disabilita’, eta’ o orientamento sessuale. Le
    linee guida vengono elaborate con validita’ quadriennale sulla base
    delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Societa’
    sportive e delle persone tesserate.
  2. Le Associazioni e le Societa’ sportive dilettantistiche e le
    Societa’ sportive professionistiche devono predisporre e adottare
    entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al
    comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell’attivita’ sportiva
    nonche’ codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione
    a piu’ Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate,
    Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono
    applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di
    affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri.
  3. Le Associazioni e Societa’ sportive dilettantistiche e societa’
    sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al
    comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate
    dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,
    enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono
    affiliate.
  4. Le Associazioni e Societa’ sportive dilettantistiche e le
    Societa’ sportive professionistiche, gia’ dotate di un modello
    organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
    2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.
  5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle
    Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e
    delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari
    a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo
    II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
    198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di
    cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
    600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
    609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.
  6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline
    sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni
    benemerite, le Associazioni e le Societa’ sportive dilettantistiche e
    le Societa’ sportive professionistiche possono costituirsi parte
    civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi
    di cui al comma 1.

Art. 17

                         Abrogazioni 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    e’ abrogato l’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
    convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo.

TITOLO V

omissis

Art. 25

                     Lavoratore sportivo 
  1. E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il
    direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e
    il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e
    indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
    esercita l’attivita’ sportiva verso un corrispettivo ((…)). ((E’
    lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15,
    che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base
    dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie
    per lo svolgimento di attivita’ sportiva, con esclusione delle
    mansioni di carattere amministrativo-gestionale.))
    ((1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e’ posta a tutela della
    dignita’ dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita’
    dello sport.))
  2. Ricorrendone i presupposti, l’attivita’ di lavoro sportivo puo’
    costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un
    rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni
    coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3
    del codice di procedura civile ((…)).
  3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli
    accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali,
    dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle
    organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative, sul piano
    nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono
    individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78
    del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ((…)). In
    mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
    dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport da
    adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).
  5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente
    decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto
    compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa,
    incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
  6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
    all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, possono prestare la propria attivita’ nell’ambito delle societa’
    e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro,
    fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione
    all’amministrazione di appartenenza. ((A essi si applica il regime
    previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui
    all’articolo 29, comma 2. L’attivita’ dei lavoratori dipendenti di
    cui al presente comma puo’ essere retribuita dai beneficiari solo
    previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e in tal
    caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui
    all’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all’articolo 36, comma 6.
    Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal
    CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie
    prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater.))
    ((6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei
    soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai
    regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a
    garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia
    riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di
    tempi e distanze, e’ stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o
    dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione
    sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che
    operano nell’area del professionismo non si applica il regime
    previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 36, comma
    6.))
  7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti
    all’Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi
    provvedimenti attuativi.
  8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche
    mediante strumenti informatici e digitali, e’ effettuato nel rispetto
    delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento
    europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
    delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
    e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
    protezione dei dati), nonche’ del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196. In attuazione dell’articolo 88 del Regolamento (UE) n.
    679/2016, norme piu’ specifiche sulla protezione dei dati personali
    dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo
    stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline
    Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai
    rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In
    mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla
    protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’
    politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di
    concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
    12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

   Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo 
  1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le
    norme contenute negli articoli 4, 5, ((…)) e 18 della legge 20
    maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge
    15 luglio 1966, n. 604, nell’articolo 1, commi da 47 a 69, della
    legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11
    maggio 1990, n. 108, nell’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
    223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ((nell’articolo
    2103 del codice civile)).
  2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo’ contenere
    l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla
    data di inizio del rapporto. E’ ammessa la successione di contratti a
    tempo determinato fra gli stessi soggetti. E’ altresi’ ammessa la
    cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa’ o
    associazione sportiva ad un’altra, purche’ vi consenta l’altra parte
    e siano osservate le modalita’ fissate dalle Federazioni Sportive
    Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di
    Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del
    decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. L’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica
    alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive
    Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di
    Promozione Sportiva.
  4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive
    Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la
    costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa’ e
    degli sportivi per la corresponsione ((del trattamento di fine
    rapporto)) al termine dell’attivita’ sportiva a norma dell’articolo
    2123 del codice civile.
  5. Nel contratto puo’ essere prevista una clausola compromissoria
    con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto,
    insorte fra la societa’ sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un
    collegio arbitrale. La stessa clausola dovra’ contenere la nomina
    degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in
    cui questi dovranno essere nominati.
  6. Il contratto non puo’ contenere clausole di non concorrenza o,
    comunque, limitative della liberta’ professionale dello sportivo per
    il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso ne’ puo’
    essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali
    pattuizioni.

Art. 27

  Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici 
  1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e’
    regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto
    diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.
  2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli
    atleti come attivita’ principale, ovvero prevalente, e continuativa,
    si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
  3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro
    autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) l’attivita’ sia svolta nell’ambito di una singola
    manifestazione sportiva o di piu’ manifestazioni tra loro collegate
    in un breve periodo di tempo;
    b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per cio’ che
    riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
    c) la prestazione che e’ oggetto del contratto, pur avendo
    carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque
    giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
  4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta
    e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di
    nullita’, tra lo sportivo e la societa’ destinataria delle
    prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre
    anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva
    Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’
    rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori
    sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato.
  5. La societa’ ha l’obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla
    stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o
    la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione. Unitamente al
    predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori
    contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la societa’
    sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di
    immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al
    lavoratore sportivo. ((L’approvazione secondo le regole stabilite
    dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva
    associata e’ condizione di efficacia del contratto.))
  6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono
    sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
  7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola
    contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni
    tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli
    scopi agonistici.

Art. 28

(( (Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo). ))

((1. Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo e’
regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo
quanto diversamente disposto dal presente articolo.

  1. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume
    oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della
    collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti
    requisiti nei confronti del medesimo committente:
    a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo
    carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali,
    escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni
    sportive;
    b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate
    sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti
    delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive
    associate e degli Enti di promozione sportiva.
  2. L’associazione o societa’ destinataria delle prestazioni
    sportive e’ tenuta a comunicare al Registro delle attivita’ sportive
    dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di
    lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28
    febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attivita’
    sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i
    rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle
    comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9-bis,
    commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e
    deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e
    resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione
    medesima e’ messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del
    sistema pubblico di connettivita’. Il mancato adempimento delle
    comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse
    comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni
    provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e
    previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale
    dell’ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di
    comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e
    previdenziali.
  3. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle
    attivita’ previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del
    libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e’ adempiuto in via telematica
    all’interno di apposita sezione del Registro delle attivita’ sportive
    dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi
    l’importo di euro 15.000,00, non vi e’ obbligo di emissione del
    relativo prospetto paga.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
    dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport,
    adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni
    tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli
    adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi
    3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
    predetto decreto.))

Art. 29

           Prestazioni sportive ((dei volontari)) 
  1. Le societa’ e le associazioni sportive ((…)), le Federazioni
    Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di
    Promozione Sportiva ((, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la
    societa’ Sport e salute S.p.a.)), possono avvalersi nello svolgimento
    delle proprie attivita’ istituzionali di ((di volontari)) che mettono
    a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita’ per promuovere
    lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
    lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita’ amatoriali.
    Le prestazioni ((dei volontari)) sono comprensive dello svolgimento
    diretto dell’attivita’ sportiva, nonche’ della formazione, della
    didattica e della preparazione degli atleti.
    ((2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non
    sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali
    prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le
    spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al
    trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal
    territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non
    concorrono a formare il reddito del percipiente.))
  2. Le prestazioni sportive ((di volontariato)) sono incompatibili
    con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
    con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il
    volontario e’ socio o associato o tramite il quale svolge la propria
    attivita’ ((sportiva)).
  3. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono
    assicurarli per la responsabilita’ civile verso i terzi. Si applica
    l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

Art. 30

                Formazione dei giovani atleti 
  1. Nell’ottica della valorizzazione della formazione dei giovani
    atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche
    culturale ed educativa, nonche’ una preparazione professionale che
    favorisca l’accesso all’attivita’ lavorativa anche alla fine della
    carriera sportiva, e ferma restando la possibilita’ di realizzazione
    dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai
    sensi della normativa vigente, le societa’ o associazioni sportive
    ((dilettantistiche e le societa’ professionistiche)) possono
    stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
    professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e
    per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui
    all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e
    contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui
    all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli
    atleti puo’ essere conseguita anche con le classi di laurea L-22
    (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e
    gestione dei servizi per lo sport e le attivita’ motorie), la LM-67
    (Scienze e tecniche delle attivita’ motorie preventive e adattative),
    nonche’ la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).
  2. Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15
    giugno 2015, n. 81, l’apprendistato di cui al comma 1 e’ attivato con
    riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
    qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di
    cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
    nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme
    che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.
  3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si
    applica l’articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15
    giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato
    nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente. La societa’ o
    associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto
    di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di
    apprendistato, senza soluzione di continuita’ rispetto a
    quest’ultimo, e’ tenuta a corrispondere il premio di cui all’articolo
    31, comma 2, in favore della diversa societa’ o associazione presso
    la quale l’atleta abbia precedentemente svolto attivita’
    dilettantistica, amatoriale o giovanile.
  4. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
    o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di
    concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
    Ministro dell’istruzione, e con il Ministro dell’universita’ e della
    ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall’entrata in vigore del
    presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
    agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
    autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard
    professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e
    formazione finalizzati all’acquisizione dei titoli e delle qualifiche
    di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di
    agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di
    studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per
    l’attivita’ sportiva, valida anche come attivita’ di tirocinio-stage,
    ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.
  5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli
    26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.
  6. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
    o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di
    concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
    Ministro dell’istruzione, e con il Ministro dell’universita’ e della
    ricerca, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
    23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
    autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure
    di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani
    atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti,
    tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli
    atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della
    Commissione europea.
  7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e
    modalita’ di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali
    delle misure di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto
    legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita’ per lo
    sviluppo dei settori giovanili delle societa’, per la formazione e
    per l’utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali
    giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli
    investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri
    federali territoriali e delle attivita’ giovanili della Federazione
    italiana giuoco calcio, nonche’ misure mutualistiche per il
    reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.
    ((7-bis. Per le societa’ sportive professionistiche che assumono
    lavoratori sportivi con contratto di apprendistato
    professionalizzante, di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo,
    del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di
    eta’ e’ fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui
    all’articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))

Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

  1. Le limitazioni alla liberta’ contrattuale dell’atleta,
    individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il ((31
    luglio 2023)). Le Federazioni Sportive Nazionali ((e le Discipline
    sportive associate)) possono dettare una disciplina transitoria che
    preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.
    Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il
    vincolo sportivo si intende abolito.
  2. Le Federazioni Sportive Nazionali ((e le Discipline sportive
    associate)) prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo
    contratto di lavoro sportivo:
    a) le societa’ sportive professionistiche riconoscono un premio
    di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita’
    e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo
    del rapporto, tra le societa’ sportive dilettantistiche presso le
    quali l’atleta ha svolto attivita’ dilettantistica ((…)) ed in cui
    ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa’
    sportive professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto ((la
    propria)) attivita’ ((…)) ed in cui ha svolto il proprio percorso
    di formazione;
    b) le societa’ sportive dilettantistiche riconoscono un premio di
    formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita’ e
    parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del
    contenuto formativo del rapporto, tra le societa’ sportive
    dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto ((la propria))
    attivita’ ((…)) ed in cui ha svolto il proprio percorso di
    formazione.
  3. La misura del premio di cui al presente articolo e’ individuata
    dalle singole federazioni secondo modalita’ e parametri che tengano
    adeguatamente conto dell’eta’ degli atleti, nonche’ della durata e
    del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la
    societa’ o associazione sportiva con la quale concludono il primo
    contratto di lavoro sportivo.

Art. 32

         Controlli sanitari dei lavoratori sportivi 
  1. L’attivita’ sportiva dei lavoratori sportivi di cui all’articolo
    25 e’ svolta sotto controlli medici, secondo ((disposizioni
    stabilite)) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
    dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di
    concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
    Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
    del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le norme di cui al comma 1, ((possono, fatti salvi gli obblighi
    di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n.
    81,)) prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria
    per ((le attivita’ sportive per ciascun lavoratore sportivo)) che
    svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche’
    l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni
    cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attivita’
    sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
    ((3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di
    cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita’ di compilazione e
    conservazione.))
  3. Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della
    scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa’ e
    associazioni sportive.
  4. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline
    Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le
    Regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli
    esami necessari per l’aggiornamento della scheda. Con il decreto di
    cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le
    quali devono essere effettuati i controlli.
  5. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni
    possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonche’
    stipulare convenzioni con l’Istituto di Medicina dello Sport.
    ((6-bis. Per l’accertamento dell’idoneita’ allo svolgimento della
    pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui
    al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati
    per la tutela sanitaria dell’attivita’ sportiva agonistica con il
    decreto di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
    663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n.
    33, nonche’ le disposizioni relative allo svolgimento dell’attivita’
    sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all’articolo
    7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.))

Art. 33

       Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori 
  1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai
    lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia
    di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in
    quanto compatibili con le modalita’ della prestazione sportiva. ((Il
    lavoratore sportivo e’ sottoposto a controlli medici di tutela della
    salute nell’esercizio delle attivita’ sportive secondo le
    disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1. L’idoneita’ alla
    mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attivita’ sportiva, e’
    rilasciata dal)) medico competente di cui all’articolo 2, comma 1,
    lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori
    sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a
    tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della
    maternita’ e della genitorialita’, contro la disoccupazione
    involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
  3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni
    lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si
    applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di
    malattia e di assicurazione economica di maternita’ previste dalla
    normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle
    rispettive indennita’ economiche iscritti all’assicurazione generale
    obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro
    per il finanziamento dell’indennita’ economica di malattia e per il
    finanziamento dell’indennita’ economica di maternita’ e’ pari a
    quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla
    tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall’articolo 79
    ((del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)).
  4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele
    relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal
    decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei
    datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i
    lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele ((
    previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per
    l’impiego (NASpl) )), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4
    marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di
    lavoro per il finanziamento delle indennita’ erogate dalla predetta
    assicurazione e’ quella determinata dall’articolo 2, commi 25 e 26
    della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non
    sono tenuti al versamento dei contributi di cui all’articolo 2, commi
    28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n.
    977, sull’impiego dei minori in attivita’ lavorative di carattere
    sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
    dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, da
    adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
    1988, n. 400, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente
    decreto di concerto ((con il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, con il Ministro della salute e con l’Autorita’ delegata per
    le pari opportunita’ e la famiglia)), previa intesa in sede di
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
    Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
    del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte
    disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei
    minori che svolgono attivita’ sportiva, inclusi appositi adempimenti
    e obblighi, anche informativi, da parte delle societa’ e associazioni
    sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione
    dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di
    abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrita’
    fisica e morale dei giovani sportivi.
  7. Ai minori che praticano attivita’ sportiva si applica quanto
    previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante
    attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e
    lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
    Art. 34 Assicurazione contro gli infortuni
  8. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di
    cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per
    l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
    malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo
    obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o
    di legge, di tutela con polizze privatistiche. ((Con decreto del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto
    con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorita’
    delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i
    relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del
    premio assicurativo.))
  9. Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le
    retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio
    valgono anche ai fini della liquidazione della indennita’ giornaliera
    di inabilita’ temporanea assoluta, di cui all’articolo 66, numero 1,
    del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  10. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione
    coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo
    assicurativo INAIL ((prevista dall’articolo 5, commi 2 e 3, del
    decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri
    stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.)).
  11. Per gli sportivi ((dilettanti)), di cui all’articolo 51 della
    legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attivita’ sportiva
    ((come volontari)), rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria
    prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti
    attuativi ((, oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4)).

Art. 35

                  Trattamento pensionistico 
  1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore
    professionistico o dilettantistico in cui prestano attivita’, sono
    iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.
    A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il predetto
    Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori
    Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del
    decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i
    presupposti, al suddetto Fondo sono altresi’ iscritti i lavoratori
    sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e
    continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di
    procedura civile, operanti nei settori professionistici.
  2. ((Nell’area del dilettantismo)) i lavoratori sportivi, titolari
    di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che
    svolgono prestazioni autonome ((…)), hanno diritto
    all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono
    iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26,
    della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le
    relative norme.
  3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di
    qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso
    societa’ sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto
    ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, a partire dall’entrata in vigore del presente decreto hanno
    diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base
    del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente
    decreto. Le stesse figure professionali gia’ iscritte presso il Fondo
    pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare,
    entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, per il
    mantenimento del regime previdenziale gia’ in godimento.
  4. Resta ferma la disciplina dell’assegno straordinario vitalizio
    «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi
    provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel
    corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria,
    anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito
    dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate
    condizioni di grave disagio economico.
  5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite,
    secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi
    stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali ((e dalle Discipline
    sportive associate)) e dai rappresentanti delle categorie di
    lavoratori sportivi interessate.
  6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione
    separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
    1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme
    obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
    aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
    e’ stabilita in misura pari al ((24)) per cento.
  7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di
    collaborazione coordinata e continuativa ((…)), iscritti alla
    gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
    agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
    obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
    aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
    e’ stabilita ((nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori
    si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla
    gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
    agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro)).
  8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni
    autonome ((di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)), iscritti alla
    gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
    agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
    obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
    aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
    e’ stabilita in misura pari ((al 25 per cento. Per tali lavoratori si
    applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla
    gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
    agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro)).
    ((8-bis. L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
    aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
    pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte
    di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
    8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai
    commi 6, 7 e 8 e’ dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile
    contributivo. L’imponibile pensionistico e’ ridotto in misura
    equivalente.
    8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del
    termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi
    di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lettera m), primo
    periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917, non si da’ luogo a recupero contributivo.
    8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di
    collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2,
    l’adempimento della comunicazione mensile all’Istituto nazionale
    della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al
    calcolo dei contributi e’ assolta mediante apposita funzione
    telematica istituita nel Registro delle attivita’ sportive
    dilettantistiche.))

Art. 36

                   Trattamento tributario 
  1. L’indennita’ prevista dall’articolo 26, comma 4, e’ soggetta a
    tassazione separata, agli effetti dell’imposta sul reddito delle
    persone fisiche, a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, e’ fatta
    salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui
    redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre 1986, n. 917.
  3. Per l’attivita’ relativa alle operazioni di cessione dei
    contratti previste dall’articolo 26, comma 2, le societa’ sportive
    debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina
    dell’imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e
    integrazioni, distintamente dalle altre attivita’ esercitate, tenendo
    conto anche del rispettivo volume d’affari. Per le societa’ ed
    associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta
    ferma l’agevolazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e
    formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, sono
    equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai
    sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da societa’
    e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che
    abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.
    398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).
    ((6. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non
    costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo
    complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo
    dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso
    concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte
    eccedente tale importo.))
    ((6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all’atto
    del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione
    attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni
    sportive dilettantistiche rese nell’anno solare;
    6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e
    delle atlete di eta’ inferiore a 23 anni nell’ambito del settore
    professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine
    del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il
    percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso
    di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce
    al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro
    dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano,
    per quanto riguarda gli sport di squadra, alle societa’ sportive
    professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente
    a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato
    superiore a 5 milioni di euro;
    6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualita’ di
    atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di
    premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a
    titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre
    nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o
    internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive
    nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione
    sportiva, Associazioni e societa’ sportive dilettantistiche, sono
    inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30,
    secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600.))
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21, CONVERTITO CON
    MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2022, N. 51.

Art. 37

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale

  1. Ricorrendone i presupposti, l’attivita’ di carattere
    amministrativo-gestionale resa in favore delle societa’ ed
    associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive
    Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di
    Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo’ essere
    oggetto di collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3,
    del codice di procedura civile, e successive modifiche. ((7))
  2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la
    disciplina dell’obbligo assicurativo ((di cui all’articolo 5, commi 2
    e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i
    criteri stabiliti con il decreto di cui all’articolo 34, comma 1,
    secondo periodo)).
  3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto
    all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla
    Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
    agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
    ((4. L’attivita’ dei soggetti di cui al comma 1 e’ regolata, ai
    fini previdenziali, dall’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai
    fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto,
    dall’articolo 36, comma 6.))
  4. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai
    soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in
    ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il
    reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).

AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 ha disposto (con l’art. 25, comma
1, lettera a)) che “All’articolo 37 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, e successive modificazioni» sono
soppresse”.

Art. 38

      (( Area del professionismo e del dilettantismo )) 
  1. ((L’area del professionismo e’ composta dalle societa’ che
    svolgono la propria attivita’ sportiva con finalita’ lucrative nei
    settori che, indipendentemente dal genere,)) conseguono la relativa
    qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle
    Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle
    federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l’osservanza
    delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione
    dell’attivita’ dilettantistica da quella professionistica, in armonia
    con l’ordinamento sportivo internazionale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL
    D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)). Decorso inutilmente il termine di
    otto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le direttive e
    i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI,
    dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorita’ politica
    da esso delegata in materia di sport.
    ((1-bis. L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le
    societa’ di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo
    settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita’ sportiva in
    tutte le sue forme, con prevalente finalita’ altruistica, senza
    distinzioni tra attivita’ agonistica, didattica, formativa, fisica o
    motoria.
    1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita’
    di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attivita’
    sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al
    Registro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche, si
    applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa’
    dilettantistiche limitatamente all’attivita’ sportiva dilettantistica
    esercitata.))

Art. 39

    Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione 
        delle tutele sul lavoro negli sport femminili 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
    finanze, e’ istituito il «Fondo per il professionismo negli sport
    femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio
    autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una
    dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l’anno 2020, 3,9
    milioni di euro per l’anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l’anno
    1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
      presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono
      accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi
      dell’articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di
      campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
  2. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il
    passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi
    del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui
    al comma 1 qualora l’utilizzo dei finanziamenti richiesti sia
    finalizzato:
    a) per l’anno 2020, per far fronte alle ricadute dell’emergenza
    sanitaria da Covid-19:
    1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle
    atlete;
    2) allo svolgimento di attivita’ di sanificazione delle
    strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
    b) per gli anni 2021 e 2022:
    1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle
    infrastrutture sportive;
    2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
    3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
    4) alla promozione dello sport femminile;
    5) alla sostenibilita’ economica della transizione al
    professionismo sportivo;
    6) all’allargamento delle tutele assicurative e assistenziali
    delle atlete.
  3. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta’
    dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita’ di cui al
    numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma
    3, lettera b), almeno la meta’ dei finanziamenti richiesti deve
    rispondere alle finalita’ di cui ai numeri 2) e 6) della medesima
    lettera b).
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
    dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, da
    adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
    1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, sono definite le modalita’ di accesso al Fondo di
    cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo
    comma, che costituiscono tetto di spesa.
  5. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al
    Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei
    ministri o all’Autorita’ politica da esso delegata in materia di
    sport, ogni sei mesi, un resoconto sull’utilizzo delle risorse,
    sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle
    societa’ e le associazioni degli allenatori.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le
    risorse derivanti dall’abrogazione delle disposizioni di cui
    all’articolo 52, comma 2, lettera d).
    Note all’art. 39:
    – Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto
    1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Art. 40

             Promozione della parita' di genere 
  1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di
    rispettiva competenza, promuovono la parita’ di genere a tutti i
    livelli e in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne nei
    ruoli di gestione e di responsabilita’ delle organizzazioni sportive
    e anche al proprio interno.
  2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi
    informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
    Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in
    conformita’ ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
    n. 198, mediante l’indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui
    promuovere l’incremento della partecipazione femminile; b) delle
    misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.
    Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e’
    adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
    proposta dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di
    sport.
  3. Il CONI e’ tenuto a vigilare sull’osservanza dei principi di cui
    al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
    Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.

Art. 41

Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle
attivita’ motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo
e del manager dello sport

  1. Al fine del corretto svolgimento delle attivita’ fisico motorie
    ((…)) e della tutela del benessere nonche’ della promozione di
    stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del
    chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita’ motorie
    preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello
    sport.
  2. Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo di
    base e’ necessario il possesso della laurea triennale in Scienze
    delle attivita’ motorie e sportive (classe L-22). L’esercizio
    dell’attivita’ professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:
    a) la conduzione, gestione e valutazione di attivita’ motorie
    individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo,
    ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al
    recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie
    fasce di eta’ attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la
    conduzione, gestione e valutazione di attivita’ per il miglioramento
    della qualita’ della vita mediante l’esercizio fisico, nonche’ di
    personal training e di preparazione atletica non agonistica.
  3. Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo
    delle attivita’ motorie preventive ed adattate e’ necessario il
    possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle
    attivita’ motorie preventive e adattate (classe LM-67). L’esercizio
    dell’attivita’ professionale di chinesiologo delle attivita’ motorie
    preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e
    l’attuazione di programmi di attivita’ motoria finalizzati al
    raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di
    benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d’eta’ e in diverse
    condizioni fisiche; b) l’organizzazione e la pianificazione di
    particolari attivita’ e di stili di vita finalizzati alla prevenzione
    delle malattie e al miglioramento della qualita’ della vita mediante
    l’esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il
    recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato
    all’ottimizzazione dell’efficienza fisica; d) la programmazione, il
    coordinamento e la valutazione di attivita’ motorie adattate in
    persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute
    clinicamente controllate e stabilizzate.
  4. Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo
    sportivo e’ necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze
    e Tecniche dello sport (classe LM-68). L’esercizio dell’attivita’
    professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la
    progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle
    attivita’ di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai
    livelli di massima competizione, presso associazioni e societa’
    sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri
    specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata
    finalizzata all’agonismo individuale e di squadra.
  5. Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di manager dello
    sport e’ necessario il possesso della laurea magistrale in
    organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita’
    motorie (classe LM-47). L’esercizio dell’attivita’ professionale di
    manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la
    gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle
    strutture pubbliche e private dove si svolgono attivita’ motorie,
    anche ludico-ricreative; c) l’organizzazione, in qualita’ di esperto
    e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche
    ludico-ricreative.
  6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra
    Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno
    essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli
    equipollenti ai fini dell’esercizio della professione,
    rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2,
    chinesiologo delle attivita’ motorie preventive ed adattate di cui al
    comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager
    dello sport di cui al comma 5.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
    dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport,
    d’intesa con il Ministro dell’universita’ e della ricerca, sono
    dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e
    l’individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base,
    del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
  8. L’attivita’ del chinesiologo delle attivita’ motorie preventive
    ed adattate e del chinesiologo sportivo puo’ essere svolta anche
    all’aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle
    attivita’ eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite,
    per l’offerta di programmi di attivita’ fisica adattata e di
    esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita’ motorie
    preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina
    dello sport e dell’esercizio fisico, in medicina fisica e
    riabilitativa e in scienze dell’alimentazione e professionisti
    sanitari, come il fisioterapista e il dietista.
    ((8-bis. Il chinesiologo delle attivita’ motorie preventive e
    adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze,
    provvede alla supervisione dell’Attivita’ fisica adattata eseguita in
    gruppo e alla supervisione dell’esercizio fisico strutturato eseguito
    individualmente.))
  9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti
    strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi
    e delle palestre della salute.

Art. 42

        Assistenza nelle attivita' motorie e sportive 
  1. I corsi ((di attivita’ motoria e sportiva)) offerti all’interno
    di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del
    pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di
    quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un
    chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina ((in possesso
    di una equipollente abilitazione professionale)), dei cui nominativi
    deve essere data adeguata pubblicita’. ((Ferme le competenze in tema
    di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie
    previste dall’articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come
    modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di
    individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie,
    l’equiparazione tra titoli e’ stabilita con l’Accordo di cui al comma
    6 dell’articolo 41.))
  2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato
    dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge
    7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l’educazione
    fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo
    8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti
    superiori di educazione fisica e istituzione di facolta’ e di corsi
    di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17,
    comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di
    studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato
    italiano.
  3. L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei
    requisiti ((abilitanti)) previsti per le singole attivita’ motorie e
    sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle
    Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva
    ((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e dal CIP.
  4. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1:
    a) le attivita’ sportive ((…)) disciplinate dalle Federazioni
    Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti
    di Promozione Sportiva ((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e
    dal CIP;
    b) le attivita’ motorie a carattere ludico ricreativo non
    riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP,
    ((…)), nonche’ le attivita’ relative a discipline riferibili ad
    espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attivita’
    motorie.
  5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai
    trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente
    competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a
    un massimo di 10.000,00 euro.
  6. Nelle strutture in cui si svolgono le attivita’ motorie e
    sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di
    primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di
    adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del
    certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).

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