Se abbiamo NUOVI occhi, potremmo comprendere meglio l'affermazione di Vilfredo Pareto" Le azioni provengono dai sentimenti, non dalla logica. La logica si applica a posteriori”
Crisi di governo, si avrà sicuramente una nuova maggioranza. Al fondo nessuno vuole andare ad elezioni. Manco Meloni e Papeete. Conviene a tutti che il lavoro sporco e tutte le colpe del mondo vengano attribuite al governo. Tra due anni chi è alla opposizione incasserà (al netto di eventuali ‘miracoli economici’ post pandemici) un incremento di consensi ovvio. Chi è al governo avrà comunque ballato ‘in power’ per un bel pò : deve essere comunque una bella sensazione. Mettiamoci nei panni di Speranza. Onorevole paracadutato che, grazie all’autogol di Papeete, fa la sua esperienza più significativa della vita. E’ un gioco delle parti. Siamo in piena prima repubblica. Senza la profondità degli ‘attori’ di allora.
DIPLOMA DI RAGIONERIA “ISTITUTO C. MATTEUCCI” DI FORLI’ ANNO 1971
STUDI DI SCIENZE POLITICHEFACOLTA’ DI FORLI’ANNO 1996
DOCTORE HONORARY (D.H) “POLITICA E SOCIALE” DAL SENATO ACCADEMICO THE YORKER INTERNATIONAL UNIVERSITY SEDE DI MILANO
FAMIGLIA
DAL 1979 CONIUGATO CON RAVAIOLI EMMA, CAPOSALA OSPEDALE M.BUFALINI CESENA. NEL 1981 E’ NATA VIOLA E NEL 1984 E’ NATO GIANPAOLO
ATTIVITA’ LAVORATIVAE OBIETTIVI
DAL 1 FEBBRAIO 1974 HO PRESTATO LA MIA OPERA AMMINISTRATIVA PRESSO LA DITTA TURCHI WALTER DI FORLI’ LOCALITA MAGLIANO , CHE ESERCITA L’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE DI SALOTTI,
DAL 23/04/74 SONO STATO ASSUNTO DALLA CONFARTIGIANATO DI FORLI C.SO GARIBALDI 63 poi DIPENDENTE DEL CONSORZIO S.A.T.A Soc. Coop, arl
ATTIVITA’ E OBIETTIVI RAGGIUNTI
DAL 1988 RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE E CAPO DEL PERSONALE e RESPONSABILE DEI SERVIZI SVOLTI da CONFARTIGIANATO Forlì
NEL 1995 CONSIGLIERE DEL C.I.S.E CENTRO PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO, AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI FORLI’
DAL 1996 AL 2004 CONSIGLIERE DELL’ENDAS DI CESENA E COMPONENTE LA REDAZIONE DEL GIORNALE
NEL 1997 RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’ DI CONFARTIGIANATO CERTIFICATA UNI EN ISO 9002
DAL 20 APRILE 1998 AL 2006 ELETTO CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ ARTEL (Sistema Confartigianato dell’Italia Centro Nord Coordinamento 29 Associazioni)
DAL 1998 SOCIO DELL’ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI DI MODIGLIANA (Presid.onorario Pier Ferdinando Casini)
DAL 1998 SOCIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PANATHLON CLUB CESENA
DAL 1998 al 2000 componente del ” COMITATO UNIVERSITA’ IMPRESA” della provincia di Forlì
Dal 5/5/2000 Presidente FEDERIMPRESA CAF (Centro Assistenza Fiscale dell’Emilia Romagna della CONFARTIGIANATO per le imprese)
DAL 3/5/2001 COMPONENTE DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE SA8000 DEL NETWORK Lavoro Etico promosso dal CISE Azienda speciale CCIAA di Forlì.
DAL 10/7/2001 AL 30/6/2003 COMPONENTE DEL CDA DI ADARTE spa società Nazionale per la fornitura di lavoro temporaneo per piccole e medie imprese
DAL 31/07/2001 AL 31/12/2003 NOMINATO CONSIGLIERE DELLA CCIAA DI FORLI’
DAL 29/10/2001 NOMINATO CONSIGLIERE DI IFOA SOCIETA’ DI FORMAZIONE DEL SISTEMA CAMERALE
DAL 18/12/2003 PRESIDENTE DI “PROFESSIONE IMPRESA” ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO-CNA FORLI-CESENA per DIFFONDERE LA CULTURA di impresa fra i GIOVANI
DAL 27/12/2004 AL 31 DICEMBRE 2016 AMMINISTRATORE DELEGATO DI “FORMART” ENTE DI FORMAZIONE di CONFARTIGIANATO EMILIA ROMAGNA
DAL 20/04/2005 PRESIDENTE DI “FRATTA TERME SPA” Per Progetto Rilancio Fratta Terme
DAL 2018 PRESIDENTE DELL’ATLETICA ENDAS CESENA FINO AL 13 AGOSTO 2022
Una terra che forse è una visione, ma di sicuro è una visione del mondo”. Una terra ricca di umori, quella romagnola, plasmata dalle passioni delle sue donne e dei suoi uomini. La terra dove si accende quello che si chiama “il pensiero simpatico”, misto di attitudini, ospitalità, intraprendenza e passione, appunto. “Quasi un paradiso”, infatti, non è solo un libro di luoghi, ma è anche uno speciale catalogo di tipi umani, l’anima diffusa della Romagna: il “Patàca”, che la spara grossa e lo sa, quindi si diverte e diverte; il “Pirata”, che non “batte bandiera” e vive sempre libero; l’Invornita, la donna dal sorriso timido e un po’ perso. E molti altri ancora. “Quasi un paradiso”.
Dopo “Chi Burdel de paciug” “Chi Burdel cun la testa a post”
La reale scoperta della fragilità del nostro territorio ci ha impauriti e sbriciolato in pochissime ore l’illusione che la nostra Romagna sia un “Pez ad Paradis”.
Siamo fragili, come molti altri, ma siamo Romagnoli.
Lo abbiamo dimostrato di fronte ad un evento sicuramente inaspettato e imprevisto.
Protagonisti “Chi burdel de paciug” che hanno dato una grande prova di solidarietà e spirito di comunità, che va oltre i confini romagnoli, che forse nessuno si aspettava, ma la Romagna è trascinatrice e terra nativa dei valori solidali e di “emozioni partecipative” sia nei momenti di divertimento e allegria, che e soprattutto nei momenti di difficoltà e criticità.
Ci siamo rimboccati le maniche, sporcati i vestiti e la faccia, dovevamo mettere tutto apposto in fretta, ma con la testa già pensavamo al futuro.
Il soccorso immediato sta ultimandosi, il represtinare il “com’era prima ”forse non è sensato”.
Nella nuova pianificazione della sicurezza di un territorio bisogna inserire, fra le priorità, l’impatto dei mutamenti climatici.
Ora c’e’ da ricostruire, riparare, modificare, aggiungere rendere piu’ sicuri tutti noi, dopo le pale e il fango, servono “chi burdel con la testa a post” che siano loro costruttori di un nuovo territorio che sia piu’ prudente, piu’ preoccupato, con sensori sulla sicurezza sempre accesi e funzionanti in rete fra loro, progettati tenendo conto del sistema idrogeologico attuale, dell’impatto sul sistema urbanistico, della viabilità in funzione dei mutamenti atmosferici e climatici.
Credo che la causa maggiore del disastro avvenuto sia da imputare al clima che è cambiato soprattutto per mano dell’uomo che ha abusato del territorio e comunque anche ad una mancata priorità nella gestione dei mutamenti climatici, compresa la scarsa manutenzione degli invasi soprattutto in alcune zone.
Cosa si potrebbe fare? (mio modesto contributo)
Intanto c’è da recuperare un “impoverimento diffuso” , oltre 100.000 realtà colpite e forse piu’, 48 milioni di danni diretti e forse tanti altri indiretti, minor produttività nel comparto agricolo, nell’artigianato e piccola impresa, maggiori costi sociali (ricorso alla cassa integrazione) e quindi minor denaro circolante e qualità della vita in calo, in un momento in cui invece servono investimenti e competenze per riprogettare un territorio. Ora servono le menti migliori, le tecniche, le competenze specifiche, servirà l’aiuto non solo dei romagnoli, ma di tutti gli italiani e di tutte le eccellenze in circolazione.
Dovremmo ricostruire un “territorio a prova alluvioni” che tenga conto di tutti i fattori di rischio, al sottosuolo, al suo uso, alle fognature, alle vie di comunicazione, ai materiali impiegati, alla messa in sicurezza e manutenzione dei fiumi, laghi, invasi di contenimento e soprattutto “resettare una mentalità speculativa di gestione del territorio non in linea con gli ecosistemi naturali“
Sarà una bella sfida, ognuno dovrà fare la propria parte per rendere un futuro migliore, non serviranno pale e badili ma eroi di capacità e competenza, che sappiano osare, un concorso di intelligenze, che abbia un solo fine “il Bene e la Sicurezza Comune”
Dobbiamo essere fiduciosi perchè siamo gli eredi di “Novello” che in fatto di determinazione e pensare in grande non ha equali e siamo in “Romagna solatia dolce paese.”
Gli impianti Sportivi in soccorso di alunni e scuole
L’idea progettuale di “Evviva la città si fa scuola” prevede che le associazioni sportive di Cesena si impegnino nel “post scuola” (dalle 13.00 fino alle 16,30 impegnando i ragazzi in attività sportive a loro congeniali, eventuali compiti e svago controllato e in comunità.
Questa idea progettuale, condivisa dal mondo scolastico in generale, sarà possibile per tutti gli alunni delle scuole primarie, secondarie e superiori di Cesena. Presupposto fondante è vedere lo sport come dispositivo educante e collante fra la pluralità di attori che animano la città, una pluralità capace di promuovere un nuovo rapporto fra le politiche e le pratiche educative.
L’educare non è più’ demandato in via esclusiva alle scuole ma anche all’eterogeneo ecosistema di risorse che caratterizzano il panorama urbano, che dovrà occuparsi necessariamente anche di tutti gli altri cittadini, fuori dagli obblighi scolastici, introducendo “pillole di formazione continua e permanente” che negli adulti si traduce in scambio di reciproche esperienze, sia positive che negative.
Bisognerà, tutti assieme, studiare le modalità e le competenze dei partners piu’ adatti per offrire professionalità e per incentivare la partecipazione.
Quale può essere Il nuovo paradigma del mondo scolastico?
La scuola ovviamente fa parte dell’ecosistema ma dovrà modellarsi maggiormente sulla praticità dei comportamenti e delle competenze per soddisfare i bisogni professionali del territorio, pur rimanendo una base di indirizzo teorica, soprattutto esercitare in maniera prioritaria l’arte della maieutica, esternare il meglio che possediamo per fare emergere il “vero” delle persone attraverso il dialogo, l’ascolto empatico, l’attenzione, il libero pensiero… Dovrà anche “scendere nel campo urbano” laddove vive la comunità sociale, cittadina, occuparne gli spazi, paradossalmente l’aula diventa tutta la città e la codocenza dovrà essere fornita dalle strutture che in quel luogo hanno priorità di interessi.
Per adesso gli interlocutori piu’ appropriati sono le associazioni Sportive del territorio e lo sport è il viatico per accrescere la cultura di componente di comunità (cittadino)
Ormai sorpassati i tempi in cui esisteva in ambito scolastico, almeno in maniera teorica, l’educazione civica, l’educazione domestica che fornivano indicazione sul vivere sociale e soprattutto famigliare.
Ripristiniamo questi concetti, rimodelliamoli rendendoli di interesse per i nostri giovani e “non solo” e facciamo si che le associazioni sportive in particolare ma anche tutti gli altri attori della città si facciano carico di studiare i percorsi più adatti e meno invasivi per promuovere questi valori e conoscenze anche pratiche e “certifichiamole” per dare visibilità e consistenza al percorso formativo.
A scuola si va perché c’è “comunità”, ma la bellezza della comunità è esattamente questa fatica e questo perdere tempo nello “sfregare e limare i nostri cervelli uno contro l’altro” come invitava a fare Michel de Montaigne. Il dialogo deve essere il cuore, l’architrave del lavoro educativo, nel dialogo puoi capire dove arrivi e dove un altro non arriva.
Montaigne diceva: “La parola è metà di chi la dice, metà di chi l’ascolta”.
–Proroga “Riforma dello Sport” al 1 luglio 2023 ( lavoro sportivo)
–1 gennaio 2024 (vincolo sportivo)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Milleproroghe”, che contiene, tra l’altro, la proroga delle disposizioni riguardanti il “lavoro sportivo”.
È infatti previsto che il D.lgs. 36/2021 contenente il riordino e la riforma in materia di enti sportivi dilettantistici e professionisti, fatta eccezione per alcuni articoli, entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2023 e non più il 1°gennaio 2023.
Il Milleproroghe dispone poi che l’abolizione del “vincolo sportivo”, la cui entrata in vigore avrebbe dovuto essere il 31 luglio 2023, slitti al 31 dicembre 2023.
Cambieranno molte cose, a partire dal 1 gennaio 2023…
speriamo in una proroga al 30 giugno…
Il D.Lgs. n. 36/2017 dedica alle “Associazioni e società sportive
dilettantistiche le modifiche normative e il D.Lgs. n. 39/2021, dedica l’intero Titolo II al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” che
sarà il registro al quale dovranno essere iscritte per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport
tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, e che operano nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Nuove normative per:
-Contratti amatoriali o volontari ,
-Contratti a lavoratori Sportivi, Atleti con prestazioni volontarie o dietro compenso
-Collaborazioni Continuate e Continuative
-Assicurazione INAIL per infortuni
-Contribuzioni INPS con la costituzione del Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi
-IRPEF su base imponibile oltre i 15.000,00 Euro.
-Premi gara sia in natura che in danaro soggetti all’aliquota del 20%come le vincite alle lotteria.
È la fine di molte Associazioni Sportive Dilettantistiche specialmente le più piccole, che hanno principalmente lo scopo sociale e culturale di aggregare giovani e abituarli e educarli a relazioni “vis a vis” non virtuali e sani stili di vita, basandosi unicamente sul volontariato
Il D.Lgs. n. 36/2017 dedica alle “Associazioni e società sportive dilettantistiche” il Capo I (artt. 6 – 12), mentre il D.Lgs. n. 39/2021, dedica l’intero Titolo II al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Entrambi i decreti citati riportano la stessa identica definizione di “associazione o società sportiva dilettantistica”, definendole – il primo all’art. 1, comma 1, lett. a) e il secondo all’art. 2, comma 1, lett. l) – “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Mediante l’iscrizione nel Registro nazionale per questi enti, come vedremo meglio al punto 3.4.12, si apre la possibilità di assumere la qualifica di “Enti del Terzo settore”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e di “impresa sociale”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 112/2017. Natura e finalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche All’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche viene, tra l’altro, riconosciuto, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, il valore di certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società ed associazioni sportive (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021; art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021). Dunque, l’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica. Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, come precisato all’art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 39/2021, sarà il registro al quale dovranno essere iscritte – per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport – tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, e che operano nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Il Registro è un tipico strumento di pubblicità soggettiva, in quanto assolve all’esigenza di rendere conoscibile l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, ivi compresa quella didattica e formativa, mediante la diffusione di atti concernenti gli operatori che svolgono dette attività. L’iscrizione, invero, investe unicamente le vicende relative alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dando notizia dell’avvio dell’attività e di ogni successiva vicenda. La struttura del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – Le sezioni speciali. Il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, che andrà a sostituire l’attuale “Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche”, viene istituito presso il Dipartimento per lo sport e sarà gestito interamente gestito con modalità telematiche. Il Dipartimento per lo sport dovrà – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto definire, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro (art. 11, comma 1). L’intento del legislatore è presumibilmente quello di realizzare un sistema organico e completo di pubblicità per tutti i soggetti che in diverse forme, strutture e dimensioni operano nel settore dello sport dilettantistico, assicurando mediante l’impiego di tecniche informatiche la completezza e l’organicità dell’informazione, oltre che la diffusione in tempi reali su tutto il territorio nazionale. l processo di trasmigrazione dal vecchio al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, andrà a sostituire l’attuale “Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche”, istituito dal CONI, con delibera del consiglio nazionale del 19 giugno 2009, per conferire “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte in tale registro, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, saranno automaticamente trasferite nel Registro e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione (art. 12).
Art. 1
Oggetto
Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita’ dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonche’ in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 2 Definizioni </code></pre></li>Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Associazione o Societa' sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica; b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale; c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili; d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport; f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche; h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini; l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico; n) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata; o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport. Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 4
Presso il Dipartimento per lo sport e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».
Il Registro e’ interamente gestito con modalita’ telematiche. Il trattamento dei relativi dati e’ consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.
Istituzione del Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche
Art. 5
Struttura del Registro
Nel Registro sono iscritte tutte le Societa’ e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita’ sportiva, compresa l’attivita’ didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Societa’ e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
Sono iscritti in una sezione speciale le Societa’ e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico. Iscrizione nel Registro
La domanda di iscrizione e’ inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa’ sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante. ((2. Alla domanda e’ allegata la documentazione attestante: a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o societa’ sportiva dilettantistica; b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; c) la data dello statuto vigente; d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attivita’ sportive, didattiche e formative; e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalita’ del legale rappresentante e degli amministratori; f) i dati dei tesserati.
Ogni associazione e societa’ sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorita’ di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori)).
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, puo’: a) accogliere la domanda e iscrivere l’ente; b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione avra’ validita’ dalla data di presentazione della domanda.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche’ di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente e’ cancellato dal Registro.
Art. 6
Iscrizione nel Registro
La domanda di iscrizione e’ inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa’ sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante. ((2. Alla domanda e’ allegata la documentazione attestante: a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o societa’ sportiva dilettantistica; b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; c) la data dello statuto vigente; d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attivita’ sportive, didattiche e formative; e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalita’ del legale rappresentante e degli amministratori; f) i dati dei tesserati.
Ogni associazione e societa’ sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorita’ di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori)).
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, puo’: a) accogliere la domanda e iscrivere l’ente; b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione avra’ validita’ dalla data di presentazione della domanda.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche’ di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente e’ cancellato dal Registro. Art. 7 Istanza di riconoscimento della personalita’ giuridica
Con la domanda di iscrizione al Registro puo’ essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalita’ giuridica di cui all’articolo 14.
Art. 8
Certificati
Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.
Art. 9
Cancellazione
La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell’ente iscritto o di accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorita’ giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
Art. 10
Opponibilita' ai terzi degli atti depositati
Gli atti per i quali e’ previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita’ di averne conoscenza.
Art. 11
Funzionamento e revisione del Registro
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.
Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso.
Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e’ istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Societa’ e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5 che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita’ di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia.
Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita’ di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.
Art. 12
Trasmigrazione
Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Societa’ sportive dilettantistiche. Le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa’ e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.
Art. 13
Gestione del Registro
Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della societa’ Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
. Art. 14
Acquisto della personalita' giuridica
Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita’ giuridica mediante l’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l’iscrizione dell’ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l’ente nel registro stesso ai sensi dell’articolo 6.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e’ regolato ai sensi del comma 3, dell’articolo 6.
Art. 15
Certificati
Al fine di garantire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle procedure di certificazione delle attivita’ sportive svolte dalle Societa’ e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l’autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
Art. 16
Fattori di rischio e contrasto
della violenza di genere nello sport
Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attivita’ sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilita’, eta’ o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validita’ quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Societa’ sportive e delle persone tesserate.
Le Associazioni e le Societa’ sportive dilettantistiche e le Societa’ sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell’attivita’ sportiva nonche’ codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a piu’ Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri.
Le Associazioni e Societa’ sportive dilettantistiche e societa’ sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.
Le Associazioni e Societa’ sportive dilettantistiche e le Societa’ sportive professionistiche, gia’ dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.
I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.
Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Societa’ sportive dilettantistiche e le Societa’ sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.
Art. 17
Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato l’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo.
TITOLO V
omissis
Art. 25
Lavoratore sportivo
E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attivita’ sportiva verso un corrispettivo ((…)). ((E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita’ sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.)) ((1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e’ posta a tutela della dignita’ dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita’ dello sport.))
Ricorrendone i presupposti, l’attivita’ di lavoro sportivo puo’ costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile ((…)).
Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ((…)). In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attivita’ nell’ambito delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. ((A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2. L’attivita’ dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma puo’ essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all’articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater.)) ((6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, e’ stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 36, comma 6.))
Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, e’ effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche’ del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell’articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme piu’ specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26
Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, ((…)) e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell’articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ((nell’articolo 2103 del codice civile)).
Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo’ contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E’ ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E’ altresi’ ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa’ o associazione sportiva ad un’altra, purche’ vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalita’ fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa’ e degli sportivi per la corresponsione ((del trattamento di fine rapporto)) al termine dell’attivita’ sportiva a norma dell’articolo 2123 del codice civile.
Nel contratto puo’ essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto, insorte fra la societa’ sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra’ contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.
Il contratto non puo’ contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della liberta’ professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso ne’ puo’ essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Art. 27
Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e’ regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attivita’ principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’attivita’ sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di piu’ manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per cio’ che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che e’ oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullita’, tra lo sportivo e la societa’ destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato.
La societa’ ha l’obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la societa’ sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. ((L’approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata e’ condizione di efficacia del contratto.))
Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Art. 28
(( (Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo). ))
((1. Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo e’ regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
L’associazione o societa’ destinataria delle prestazioni sportive e’ tenuta a comunicare al Registro delle attivita’ sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attivita’ sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e’ messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettivita’. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale dell’ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attivita’ previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e’ adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attivita’ sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi e’ obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.))
Art. 29
Prestazioni sportive ((dei volontari))
Le societa’ e le associazioni sportive ((…)), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva ((, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa’ Sport e salute S.p.a.)), possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita’ istituzionali di ((di volontari)) che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita’ per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita’ amatoriali. Le prestazioni ((dei volontari)) sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attivita’ sportiva, nonche’ della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. ((2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.))
Le prestazioni sportive ((di volontariato)) sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario e’ socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita’ ((sportiva)).
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita’ civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
Art. 30
Formazione dei giovani atleti
Nell’ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche’ una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attivita’ lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilita’ di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai sensi della normativa vigente, le societa’ o associazioni sportive ((dilettantistiche e le societa’ professionistiche)) possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti puo’ essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita’ motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attivita’ motorie preventive e adattative), nonche’ la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).
Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l’apprendistato di cui al comma 1 e’ attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.
Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l’articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente. La societa’ o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuita’ rispetto a quest’ultimo, e’ tenuta a corrispondere il premio di cui all’articolo 31, comma 2, in favore della diversa societa’ o associazione presso la quale l’atleta abbia precedentemente svolto attivita’ dilettantistica, amatoriale o giovanile.
Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’istruzione, e con il Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all’acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l’attivita’ sportiva, valida anche come attivita’ di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.
Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.
Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’istruzione, e con il Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.
Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalita’ di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita’ per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa’, per la formazione e per l’utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attivita’ giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonche’ misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva. ((7-bis. Per le societa’ sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di eta’ e’ fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
Art. 31
Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
Le limitazioni alla liberta’ contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il ((31 luglio 2023)). Le Federazioni Sportive Nazionali ((e le Discipline sportive associate)) possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
Le Federazioni Sportive Nazionali ((e le Discipline sportive associate)) prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le societa’ sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita’ e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa’ sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attivita’ dilettantistica ((…)) ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa’ sportive professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto ((la propria)) attivita’ ((…)) ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le societa’ sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita’ e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa’ sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto ((la propria)) attivita’ ((…)) ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.
La misura del premio di cui al presente articolo e’ individuata dalle singole federazioni secondo modalita’ e parametri che tengano adeguatamente conto dell’eta’ degli atleti, nonche’ della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la societa’ o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.
Art. 32
Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
L’attivita’ sportiva dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 25 e’ svolta sotto controlli medici, secondo ((disposizioni stabilite)) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le norme di cui al comma 1, ((possono, fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81,)) prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per ((le attivita’ sportive per ciascun lavoratore sportivo)) che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche’ l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attivita’ sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere. ((3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita’ di compilazione e conservazione.))
Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa’ e associazioni sportive.
Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessari per l’aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonche’ stipulare convenzioni con l’Istituto di Medicina dello Sport. ((6-bis. Per l’accertamento dell’idoneita’ allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell’attivita’ sportiva agonistica con il decreto di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche’ le disposizioni relative allo svolgimento dell’attivita’ sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.))
Art. 33
Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalita’ della prestazione sportiva. ((Il lavoratore sportivo e’ sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attivita’ sportive secondo le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1. L’idoneita’ alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attivita’ sportiva, e’ rilasciata dal)) medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternita’ e della genitorialita’, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternita’ previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennita’ economiche iscritti all’assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell’indennita’ economica di malattia e per il finanziamento dell’indennita’ economica di maternita’ e’ pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall’articolo 79 ((del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)).
Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele (( previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpl) )), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennita’ erogate dalla predetta assicurazione e’ quella determinata dall’articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all’articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull’impiego dei minori in attivita’ lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto di concerto ((con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l’Autorita’ delegata per le pari opportunita’ e la famiglia)), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita’ sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle societa’ e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrita’ fisica e morale dei giovani sportivi.
Ai minori che praticano attivita’ sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Art. 34 Assicurazione contro gli infortuni
I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. ((Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorita’ delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.))
Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennita’ giornaliera di inabilita’ temporanea assoluta, di cui all’articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL ((prevista dall’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.)).
Per gli sportivi ((dilettanti)), di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attivita’ sportiva ((come volontari)), rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi ((, oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4)).
Art. 35
Trattamento pensionistico
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attivita’, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresi’ iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.
((Nell’area del dilettantismo)) i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome ((…)), hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.
Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso societa’ sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall’entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali gia’ iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale gia’ in godimento.
Resta ferma la disciplina dell’assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.
Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali ((e dalle Discipline sportive associate)) e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.
Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e’ stabilita in misura pari al ((24)) per cento.
Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ((…)), iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e’ stabilita ((nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro)).
Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome ((di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)), iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e’ stabilita in misura pari ((al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro)). ((8-bis. L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. 8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e’ dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico e’ ridotto in misura equivalente. 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si da’ luogo a recupero contributivo. 8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l’adempimento della comunicazione mensile all’Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi e’ assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attivita’ sportive dilettantistiche.))
Art. 36
Trattamento tributario
L’indennita’ prevista dall’articolo 26, comma 4, e’ soggetta a tassazione separata, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, e’ fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per l’attivita’ relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall’articolo 26, comma 2, le societa’ sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attivita’ esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d’affari. Per le societa’ ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l’agevolazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da societa’ e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)). ((6. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.)) ((6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare; 6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di eta’ inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle societa’ sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro; 6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualita’ di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e societa’ sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2022, N. 51.
Art. 37
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
Ricorrendone i presupposti, l’attivita’ di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle societa’ ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo’ essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche. ((7))
Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo ((di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo)).
I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale. ((4. L’attivita’ dei soggetti di cui al comma 1 e’ regolata, ai fini previdenziali, dall’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall’articolo 36, comma 6.))
I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)).
AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera a)) che “All’articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse”.
Art. 38
(( Area del professionismo e del dilettantismo ))
((L’area del professionismo e’ composta dalle societa’ che svolgono la propria attivita’ sportiva con finalita’ lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere,)) conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell’attivita’ dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)). Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport. ((1-bis. L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le societa’ di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita’ sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalita’ altruistica, senza distinzioni tra attivita’ agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita’ di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attivita’ sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa’ dilettantistiche limitatamente all’attivita’ sportiva dilettantistica esercitata.))
Art. 39
Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione
delle tutele sul lavoro negli sport femminili
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e’ istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l’anno 2020, 3,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l’anno
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell’articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l’utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato: a) per l’anno 2020, per far fronte alle ricadute dell’emergenza sanitaria da Covid-19: 1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete; 2) allo svolgimento di attivita’ di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi; b) per gli anni 2021 e 2022: 1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive; 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete; 3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici; 4) alla promozione dello sport femminile; 5) alla sostenibilita’ economica della transizione al professionismo sportivo; 6) all’allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta’ dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita’ di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la meta’ dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita’ di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita’ di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull’utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle societa’ e le associazioni degli allenatori.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall’abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d). Note all’art. 39: – Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
Art. 40
Promozione della parita' di genere
Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parita’ di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilita’ delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.
Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformita’ ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l’indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l’incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e’ adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport.
Il CONI e’ tenuto a vigilare sull’osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.
Art. 41
Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita’ motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport
Al fine del corretto svolgimento delle attivita’ fisico motorie ((…)) e della tutela del benessere nonche’ della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita’ motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo di base e’ necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attivita’ motorie e sportive (classe L-22). L’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attivita’ motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di eta’ attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attivita’ per il miglioramento della qualita’ della vita mediante l’esercizio fisico, nonche’ di personal training e di preparazione atletica non agonistica.
Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo delle attivita’ motorie preventive ed adattate e’ necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attivita’ motorie preventive e adattate (classe LM-67). L’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo delle attivita’ motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l’attuazione di programmi di attivita’ motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d’eta’ e in diverse condizioni fisiche; b) l’organizzazione e la pianificazione di particolari attivita’ e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualita’ della vita mediante l’esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all’ottimizzazione dell’efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attivita’ motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.
Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo sportivo e’ necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L’esercizio dell’attivita’ professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attivita’ di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e societa’ sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all’agonismo individuale e di squadra.
Per l’esercizio dell’attivita’ professionale di manager dello sport e’ necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita’ motorie (classe LM-47). L’esercizio dell’attivita’ professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attivita’ motorie, anche ludico-ricreative; c) l’organizzazione, in qualita’ di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.
Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attivita’ motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, d’intesa con il Ministro dell’universita’ e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l’individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
L’attivita’ del chinesiologo delle attivita’ motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo puo’ essere svolta anche all’aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attivita’ eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l’offerta di programmi di attivita’ fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita’ motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell’esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell’alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista. ((8-bis. Il chinesiologo delle attivita’ motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell’Attivita’ fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell’esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.))
Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.
Art. 42
Assistenza nelle attivita' motorie e sportive
I corsi ((di attivita’ motoria e sportiva)) offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina ((in possesso di una equipollente abilitazione professionale)), dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicita’. ((Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall’articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l’equiparazione tra titoli e’ stabilita con l’Accordo di cui al comma 6 dell’articolo 41.))
Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l’educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta’ e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti ((abilitanti)) previsti per le singole attivita’ motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva ((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e dal CIP.
Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: a) le attivita’ sportive ((…)) disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva ((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e dal CIP; b) le attivita’ motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, ((…)), nonche’ le attivita’ relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attivita’ motorie.
In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.
Nelle strutture in cui si svolgono le attivita’ motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).
Questi ultimi tempi sembrano rafforzare il concetto che non sono più importanti le competenze specialistiche, ma prevalga il concetto che i “tuttologi” portano avanti.
Cioè molte persone, sulla base di informazioni minimali, su qualsiasi argomento, pensano di assumere decisioni e scelte, anche particolarmente delicate e importanti come quella della propria salute.
La specializzazione, lo studio approfondito su particolare argomenti, la conoscenza particolarizzata frutto di esperienze non solo teoriche, ma di vita vissuta, non danno più la sicurezza di un tempo, non sono ritenute più affidabili, ognuno è “specialista di se stesso” e si fida solo delle proprie convinzioni.
Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Nicolò Copernico, Camillo Golgi, Enrico Fermi, Louis Pasteur e tanti altri si rivolterebbero nelle loro tombe.
Un po di storia non discutibile:
Capitolo straordinario per rilevanza ed emozione è la Scoperta dei Vaccini il cui padre è sicuramente Edward Jenner che nel 1796 intuì come poter sfruttare il virus del vaiolo vaccino per immunizzare un bambino di otto anni dal virus del vaiolo umano. L’intuizione fu vincente e la storia cambiò. Napoleone fece vaccinare le sue truppe, Pasteur nel 1885 si dedicò alla cura della rabbia e Sabin tra il 1940 e 1950 salvò migliaia di bambini dalla condanna della poliomielite con il suo vaccino orale senza mai brevettare nè sfruttare economicamente la sua scoperta che disse “appartiene a tutti i bambini del mondo”. Anni di ricerca, sperimentazioni entusiasmanti e successi straordinari oggi hanno portato a Vaccinazioni contro malattie come l’Epatite B, il Papilloma Virus, il Morbillo, il Tetano, la Difterite. Non è invece ancora stato messo a punto un vaccino per il virus dell’HIV-AIDS, ma le terapie antiretrovirali sono comunque in grado di tenere l’infezione sotto controllo nel tempo. Ed è fondamentale nell’approccio dei tanti vaccini a disposizione oggi avere informazioni corrette e rigorose per evitare i tanti Falsi Miti sui rischi delle Vaccinazioni.
E’ risaputo, in democrazia vince la maggioranza, il 51% prende le decisioni, giuste o meno giuste, ma il sistema funziona così. La minoranza il 49% ribadirà le proprie controindicazioni, non sarà d’accordo, ma se vuole stare nel sistema (che deve garantire con le decisioni prese il bene comune a tutti, maggioranza e minoranza) deve adeguarsi. Il non adeguarsi non si può intendere un processo di dittatura degli altri, ma una disobbedienza sociale. Se la disobbedienza sociale va ad inficiare per le interpretazioni prese, la sicurezza della maggioranza del popolo, (il sistema sanitario nazionale ha questa responsabilità) allora chi sostiene il diniego deve isolarsi dal sistema e tenersene completamente fuori dalla sanità, anche nel momento in cui potrebbe avere per esempio un bisogno sanitario improvviso, come l’ospedalizzazione che a quel punto per coerenza bisognerebbe rifiutasse, perché il concetto è “se vuoi far da te” se vuoi libera scelta di come curarti, non puoi richiedere competenze a in sistema che ritieni non sia garantista e faccia i tuoi interessi…
Viviamo un tempo pesante. Da più di un anno la nostra vita ha perso il fluire solito e si è caricata di timori, ansie, restrizioni, isolamenti, perdite… E il cuore è diventato pesante, gonfio di fatiche, delusioni e tristezze..
Abbiamo bisogno di cose leggere, che sollevino, che rendano soffice questo pane quotidiano che si è indurito…
Abbiamo bisogno di parole leggere: parole semplici, trasparenti, parole che dicano senza contraddire, parole buone che costruiscano, parole nuove che raccontino l’oggi, parole dolci che consolino, parole piume…
Abbiamo bisogno di sguardi leggeri: sguardi limpidi e diretti, sguardi teneri e sorridenti, sguardi che si posino senza pesare, sguardi delicati che sappiano lenire, sguardi di seta…
Abbiamo bisogno di mani leggere: mani che operino con premura e attenzione, mani che si tendano senza pretendere, mani che sfiorino e accarezzino, mani che sappiano fermarsi e ripartire, mani delicate e sicure, mani di madre…
Abbiamo bisogno di leggerezza, una “rinfrescante gentilezza” (come la chiama Italo Calvino in Lezioni americane), perché siamo fragili, deteriorabili… “Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?” dicevano fra loro le donne che andavano alla tomba di Gesù; “alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande (Marco 16,3-4). Chi toglierà la pesantezza di questi giorni? Se, come le donne, abbiamo con noi oli aromatici per andare ad ungere il corpo martoriato della nostra umanità, forse la pietra la troveremo già rotolata… e ci apparirà una umanità risorta, leggera.
Nella lingua inglese la parola light significa sia “luce” che “leggerezza”: che sia una Pasqua light, luminosa perchè leggera, leggera perchè luminosa!
E’ una mancanza grave, ricordo che anche lo Sport genera politiche sociali ed economia.
In Italia più di 100.000 associazioni impegnano oltre un miliardo fi euro in volontariato, e milioni di euro di risparmio di spesa sanitaria. Lo Sport non è solo benessere fisico e movimento, ma politiche sociali e punti di PIL.